lunedì, 14 luglio 2025 | 17:30

Trattamento IVA da applicare alle somme relative al riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale

L'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi è detraibile nella misura in cui tali acquisti siano inerenti, ovvero strumentali e necessari all'esercizio dell'attività economica imponibile svolta dal contribuente (AdE – risposta 14 luglio 2025 n. 189)

Trattamento IVA da applicare alle somme relative al riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale

L'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi è detraibile nella misura in cui tali acquisti siano inerenti, ovvero strumentali e necessari all'esercizio dell'attività economica imponibile svolta dal contribuente (AdE – risposta 14 luglio 2025 n. 189)

Viene chiesto all'Amministrazione finanziaria di individuare il corretto trattamento IVA da applicare alle somme relative al riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune dello studio professionale, che l'Istante avvocato è tenuta a pagare a seguito dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 186 ter c.p.c. e oggetto dell'atto di precetto.

In particolare, l'Istante riferisce che il dubbio origina dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione ha ingiunto il pagamento delle spese comuni da rifondere a Tizio, per il periodo gennaio xxxx/dicembre xxxx (ossia per il periodo per il quale reputa non contestata la condivisione dello studio professionale e l'efficacia degli accordi di ripartizione delle spese definiti con la scrittura privata), avvalendosi dell'analitica ricostruzione per anno e voci di spesa eseguita dal CTU appositamente nominato.

In merito al quesito posto, preliminarmente, l'Amministrazione rammenta che per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, il riaddebito di dette spese da parte del professionista deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA.

Conseguentemente, le somme che l'Istante dovrà corrispondere a Tizio, in esecuzione dell'ordinanza del giudice, costituiscono operazioni imponibili ai fini del tributo in esame, con applicazione dell'aliquota in misura ordinaria, analogamente, peraltro, alle fatture già emesse da Tizio, a titolo di acconto rifusione spese studio come da accordo e pagate dall'Istante.

Tale circostanza, nel caso di specie, in effetti, porta ad escludere che la configurazione giuridica dell'accordo sia riconducibile al contratto di mandato senza rappresentanza di cui all'articolo 1703 del codice civile; pertanto, il pagamento della somma stabilita nell'ordinanza è oggettivamente imponibile IVA, da assoggettare a tributo.

Con riguardo al trattamento Iva da applicare al pagamento degli interessi legali, il Decreto IVA sul punto stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art.15, d.P.R. n. 633 del 1972).

Nel caso in esame sembra desumersi che gli interessi legali assumano natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni, e pertanto si ritiene che non debbano concorrere a formare la base imponibile ai fini del tributo in esame.

Per quanto concerne il dubbio sulla spettanza della parte vittoriosa di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese legali, il rimborso dell'IVA che ha corrisposto (o che dovrà corrispondere) al proprio difensore, si rammenta che agli effetti dell'IVA il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relative. Unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica. Ciò posto, il legale di controparte può richiedere al soccombente l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

Infine, con riguardo alla detrazione dell'Iva, si rappresenta, in generale, che è detraibile l'imposta relativa a beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili (o quelle a queste assimilate per espressa previsione normativa) (art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Pertanto, l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi è detraibile nella misura in cui tali acquisti siano inerenti, ovvero strumentali e necessari all'esercizio dell'attività economica imponibile svolta dal contribuente.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa