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Prestazioni aggiuntive del personale sanitario: le ALPI convenzionali
Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista dall’articolo 7 del DL 73/2024, escludendone l’estensione alle prestazioni sanitarie ALPI convenzionali, anche se finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa (AdE - risposta 10 luglio 2025, n. 187)
Prestazioni aggiuntive del personale sanitario: le ALPI convenzionali
Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista dall’articolo 7 del DL 73/2024, escludendone l’estensione alle prestazioni sanitarie ALPI convenzionali, anche se finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa (AdE - risposta 10 luglio 2025, n. 187)
Un’azienda ospedaliera universitaria ha chiesto chiarimenti circa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% ai compensi erogati per le cosiddette “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” previste dal CCNL Area Sanità 2019-2021. Tali prestazioni, pur essendo finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa o alla copertura di carenze di organico, non rientrano – secondo l’Agenzia – nell’ambito oggettivo della norma agevolativa.
L’art. 7, DL 07 giugno 2024, n. 73 prevede, infatti, espressamente che siano soggette all’imposta sostitutiva solo le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 (dirigenti) e all’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità - triennio 2019-2021 (non dirigenti). Queste prestazioni aggiuntive devono essere rese eccezionalmente e temporaneamente dallo stesso personale dipendente del proprio ente, in accordo con le équipes aziendali, per ridurre le liste d’attesa o coprire carenze temporanee di organico, secondo modalità e compensi predeterminati.
Diversamente, le prestazioni ALPI convenzionali sono richieste da altri enti del SSN attraverso convenzioni tra enti pubblici e sono retribuite sulla base di tariffe più articolate (comprensive, ad esempio, di voci come perequazione, oneri sociali, IRAP e margine aziendale). Questa struttura, unita al fatto che l’attività non è resa per il proprio ente datore di lavoro, ma per un altro, porta l’Agenzia a ritenere che tali prestazioni non possano essere assimilate alle prestazioni aggiuntive agevolabili.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’imposta sostitutiva del 15% non si applica alle prestazioni ALPI convenzionali, anche se funzionali al contenimento delle liste di attesa o alla gestione delle carenze organiche. L’ambito dell’agevolazione resta limitato alle sole ipotesi specificamente individuate dal legislatore.
di Anna Russo
Fonte normativa