mercoledì, 09 luglio 2025 | 18:53

Maternità: astensione ante e post partum

L'Ispettorato fornisce indicazioni in merito alle procedure da seguire per il riconoscimento dell'interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto (INL - Nota 08 luglio 2025, n. 5944).

Maternità: astensione ante e post partum

L'Ispettorato fornisce indicazioni in merito alle procedure da seguire per il riconoscimento dell'interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto (INL - Nota 08 luglio 2025, n. 5944).

Le misure volte a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole prevedono l'adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero l'astensione dal lavoro.

Di seguito sono illustrati importanti chiarimenti riguardo alle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

Istanza di astensione?

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell'autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l'indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice (quali ad es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili), anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere.

Fase istruttoria

L'Ufficio dell'Ispettorato territoriale competente valuta la documentazione acquisita nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione al lavoro, ovvero che ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:

- sussistenza di condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, l'ufficio provvede all'interdizione dal lavoro.

Esame del DVR

Il datore di lavoro è tenuto ad attivare le misure di tutela della lavoratrice dopo aver conosciuto dello stato di gravidanza anche mediante la presentazione del certificato medico che lo attesta.

In caso di affidamento o di adozione di un minore la comunicazione al datore di lavoro è rappresentata dal provvedimento emesso dai competenti organi giudiziari.

L'Ufficio territoriale competente procede alla fase valutativa partendo dall'esame dello stralcio del DVR esibito, contemplando altresì una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all'ambiente, all'orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.

Al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie ad evitare l'esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;

b) spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato;

c) qualora non siano possibili le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro dovrà tempestivamente avanzare istanza di astensione ante partum/post partum, all'ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo di interdizione al lavoro.

Fase procedurale

Il provvedimento di interdizione al lavoro della lavoratrice ante/post partum è emanato dall'ufficio entro entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa e costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.

Il termine di 7 giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

Si precisa che l'astensione dal lavoro non può decorrere dal momento di presentazione dell'istanza o di conclusione dell'istruttoria, bensì decorrerà sempre dalla data di adozione del provvedimento di interdizione.

In caso di dichiarata impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili, il provvedimento di interdizione potrà essere emanato "immediatamente" e, quindi, senza procedere ad una istruttoria preventiva - ferma restando la possibilità di eseguire successivamente i relativi controlli - ma l'astensione dal lavoro decorrerà anche in questo caso, dalla data del provvedimento che la dispone.

Qualora l'istanza risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell'Ufficio, al fine di tutelare la lavoratrice madre in attesa dell'emanazione del provvedimento, l'Ufficio valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente un accertamento in loco per verificare la sussistenza dei requisiti utili alla emanazione del provvedimento interdittivo. In extrema ratio potrà essere disposta un'attività ispettiva ad hoc previo coordinamento con la vigilanza tecnica.

Il provvedimento è trasmesso dall'Ufficio territorialmente competente alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'Istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione ante o post-partum, comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. A seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'ufficio è tenuto ad adottare il provvedimento definitivo di diniego. Quest'ultimo rappresenta l'unico documento impugnabile.

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore della lavoratrice sono costituiti da:

- ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia;

- ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego, che va proposto innanzi al Giudice del Lavoro.

Mansioni pericolose e faticose

Ai fini della tutela della lavoratrice madre, le seguenti attività lavorative si considerano particolarmente pericolose e faticose:

- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda;

- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;

- trasporto e sollevamento di pesi;

- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;

- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;

- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;

- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;

- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;

- lavoro notturno.

Postura eretta prolungata

Per stazionamento eretto, devono intendersi non soltanto le ipotesi in cui la mansione della lavoratrice comporti in maniera continuativa la posizione eretta, ma anche le ipotesi in cui la lavoratrice possa deambulare (si pensi alla commessa-addetta alla vendita).

Ogni qualvolta la prestazione lavorativa comporti lo stazionamento in piedi per metà dell'orario giornaliero svolto dalla lavoratrice in qualsiasi regime orario previsto dai contratti, l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione ante partum senza ulteriori valutazioni, considerato che periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.

In tali ipotesi l'astensione termina allo scadere del congedo obbligatorio di maternità, non invece al compimento dei 7 mesi di vita del bambino; infatti, ogni qualvolta il legislatore abbia voluto riferirsi al prolungamento del congedo fino a 7 mesi del figlio, lo ha fatto espressamente.

Comparto scuola

Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, si possono prospettare tre diverse situazioni in relazione all'assegnazione della lavoratrice ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria o scuola secondaria.

Per le educatrici di asili nido e insegnati di scuola dell'infanzia i principali rischi sono:

- sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);

- stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);

- posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Considerato quanto sopra, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

In tali casi l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni.

Per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.).

In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l'Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione.

Per le insegnanti di scuola secondaria il principale rischio è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali. In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile accertare anche mediante una specifica dichiarazione che potrà essere richiesta al datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo.

Quanto al personale di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, docente e non, le condizioni da valutare sono:

- l'ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;

- la movimentazione manuale disabili non autosufficiente (periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);

- il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici rende possibile l'astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

Durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico. In tale periodo, dunque, non è adottato il provvedimento di interdizione al lavoro.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL - Nota 08 luglio 2025, n. 5944