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Permuta di partecipazioni tra soggetti IAS: il regime di neutralità fiscale
Forniti chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di neutralità fiscale allo scambio di partecipazioni effettuato da un soggetto IAS adopter mediante permuta (AdE - risposta 07 luglio 2025, n. 180)
Permuta di partecipazioni tra soggetti IAS: il regime di neutralità fiscale
Forniti chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di neutralità fiscale allo scambio di partecipazioni effettuato da un soggetto IAS adopter mediante permuta (AdE - risposta 07 luglio 2025, n. 180)
Il caso prende avvio dall’istanza presentata da una società (ALFA) che, mediante un contratto di permuta con BETA, ha trasferito l’intera partecipazione detenuta nella società GAMMA, ricevendo in cambio azioni proprie di BETA e azioni di un’ulteriore società, DELTA. L’istante, soggetto IAS adopter, chiedeva se potesse attribuire alle azioni ricevute lo stesso valore contabile e fiscale della partecipazione ceduta, avvalendosi del regime di neutralità previsto dall’art. 177, co. 1, del TUIR, nella versione ante alle modifiche introdotte dall'art. 17 DLgs 13 dicembre 2024, n. 192.
L’Agenzia conferma che il regime di neutralità ex art. 177, co. 1, TUIR si applica solo se ricorrono specifici requisiti oggettivi e soggettivi: tra questi, la permuta deve avvenire tra azioni della società acquisita (GAMMA) e azioni proprie della società acquirente (BETA). Il regime agevolato si applica pertanto solo alla parte di permuta che riguarda le azioni proprie di BETA, mentre non rileva fiscalmente la parte relativa alle azioni di DELTA, che non soddisfano i requisiti dell'articolo.
Inoltre, condizione essenziale per la neutralità fiscale è che il costo fiscale della partecipazione ceduta sia trasferito alle azioni ricevute. In questo caso, però, ALFA non ha iscritto in bilancio le azioni ricevute in BETA al medesimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in GAMMA. Di conseguenza, l’operazione non può beneficiare del regime di neutralità, risultando invece fiscalmente realizzativa, con conseguente applicazione delle regole ordinarie e possibile emersione di minusvalenze, che tuttavia, se rientranti nella participation exemption, sono indeducibili.
In merito al quesito subordinato (applicabilità del comma 2 dell'art. 177 TUIR), l’Agenzia lo esclude chiaramente: l’operazione qualificata giuridicamente come permuta non rientra nel perimetro del regime “a realizzo controllato” previsto per i conferimenti. Inoltre, anche qualora si volesse ricondurre l’operazione al conferimento, prevarrebbe l’applicazione dell’art. 175 TUIR, che regola i conferimenti tra imprese.
di Anna Russo
Fonte normativa