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Applicazione del regime forfetario in caso di attività soggetta ex lege al regime IVA del margine
Forniti chiarimenti sulla possibilità di restare o accedere al regime forfetario in assenza di opzioni precedenti per regimi speciali IVA (AdE - risposta 07 luglio 2025, n. 181)
Applicazione del regime forfetario in caso di attività soggetta ex lege al regime IVA del margine
Forniti chiarimenti sulla possibilità di restare o accedere al regime forfetario in assenza di opzioni precedenti per regimi speciali IVA (AdE - risposta 07 luglio 2025, n. 181)
L’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente che, dopo aver applicato fino al 31 dicembre 2024 il regime fiscale di vantaggio (art. 27 DL 6 luglio 2011, n. 98), intende dal 1° gennaio 2025 transitare al regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L 23 dicembre 2014, n. 190), avendone i requisiti.
Parallelamente, il contribuente ha rappresentato l’intenzione di iniziare, sempre nel 2025, una nuova attività consistente nella vendita di piccoli elettrodomestici usati, che per legge rientrerebbe nel regime IVA del margine (art. 36, co. 6, DL 23 febbraio 1995, n. 41), in particolare con applicazione del metodo globale, previsto per beni di valore inferiore a 516 euro.
Il quesito posto all’Agenzia verte sulla compatibilità tra il regime forfetario e l’inizio di un’attività soggetta ex lege a un regime speciale IVA (quello del margine), mai applicato in passato: è possibile adottare o mantenere il regime forfetario in tal caso?
Il contribuente, nel proporre la propria interpretazione, richiama la risposta n. 48/2020, secondo cui un soggetto può accedere al regime forfetario anche qualora l’attività intrapresa sia, in astratto, soggetta a regime speciale IVA, purché non vi abbia fatto ricorso in passato. Ne deduce che l’incompatibilità tra regime forfetario e regime speciale IVA sorge solo in caso di utilizzo effettivo di quest’ultimo, e non per la sola astratta applicabilità.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il quadro normativo, conferma questo orientamento:
- l’incompatibilità tra regime forfetario e regimi speciali IVA è prevista dall’art. 1, co. 57, lett. a), L n. 190/2024;
- tuttavia, la circolare n. 9/E del 2019 chiarisce che tale incompatibilità è effettiva solo qualora il contribuente si avvalga concretamente di tali regimi, mentre nel caso in cui opti per l’IVA nei modi ordinari, può comunque accedere al forfetario, a condizione che l’opzione sia esercitata nell’anno precedente.
Nel caso specifico, poiché il contribuente non ha mai applicato in passato il regime del margine, l’Agenzia ritiene che possa iniziare l’attività di vendita di elettrodomestici usati nel 2025 rimanendo nel regime forfetario, senza che ciò costituisca causa ostativa, a condizione che non opti per il regime speciale IVA del margine.
L’adesione al regime forfetario dovrà essere correttamente comunicata nel modello AA9/12 per variazione dati, indicando nel quadro A la variazione dell’attività e nel quadro B il codice identificativo del regime agevolato. Tale scelta dovrà poi essere confermata anche nella dichiarazione dei redditi, attestando la sussistenza di tutti i requisiti e l’assenza delle cause ostative.
Infine, l’Agenzia precisa che il parere fornito si limita al solo quesito posto, senza valutare l’eventuale applicabilità dell’aliquota agevolata del 5% (art. 1, co. 65, L n. 190/2014) o il comportamento effettivamente tenuto dal contribuente nel corso del 2025.
di Anna Russo
Fonte normativa