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Precompilata: uso dei dati sanitari e veterinari
Aggiornate le regole operative per l’utilizzo dei dati relativi a spese sanitarie e veterinarie, trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (AdE - provvedimento 03 luglio 2025, n. 281068)
Precompilata: uso dei dati sanitari e veterinari
Aggiornate le regole operative per l’utilizzo dei dati relativi a spese sanitarie e veterinarie, trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (AdE - provvedimento 03 luglio 2025, n. 281068)
Il provvedimento in oggetto stabilisce le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle Entrate elabora, tratta, rende disponibili e consente la consultazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute da contribuenti e familiari a carico e recepisce le modifiche legislative introdotte dal DLgs 21 novembre 2014, n. 175 (e successive modifiche) e dai più recenti DL 21 ottobre 2021, n. 146 e DL 21 giugno 2022, n. 73, confermando il sistema già previsto con il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, integrato e aggiornato negli anni.
I dati vengono trasmessi al Fisco dal Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 31 marzo dell’anno successivo a quello di imposta. Vengono inclusi:
- spese sanitarie e veterinarie sostenute;
- eventuali rimborsi per prestazioni non erogate;
- informazioni dettagliate per ogni documento (codice fiscale, importo, data, tipo di spesa, tracciabilità del pagamento).
Le tipologie di spesa sanitaria ammesse includono farmaci, dispositivi medici, ticket, prestazioni sanitarie pubbliche e private, protesi, cure termali e chirurgia estetica (quest’ultima agevolabile solo in determinate condizioni). Le spese veterinarie devono riguardare animali ammessi dal DM 6 giugno 2001, n. 289.
L’Agenzia delle Entrate accede a tali dati in modalità massiva tramite cooperazione applicativa e li utilizza per predisporre la dichiarazione precompilata, distinguendo tra spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni. I rimborsi relativi a spese sostenute in anni precedenti, se tassabili separatamente, sono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Il contribuente può in ogni caso verificare e rettificare i dati nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia.
La normativa prevede inoltre che il contribuente possa opporsi all’invio dei propri dati sanitari da parte del Sistema Tessera Sanitaria, sia all’atto dell’emissione del documento fiscale (ad esempio, non comunicando il codice fiscale in farmacia), sia successivamente, attraverso l’accesso alla propria area riservata nel portale Tessera Sanitaria, oppure contattando direttamente l’Agenzia delle Entrate con i canali messi a disposizione (email, call center o sportello fisico).
In caso di opposizione, le relative spese non vengono trasmesse all’Agenzia per la dichiarazione precompilata, ma possono comunque essere inserite dal contribuente in fase di modifica o integrazione, se detraibili per legge.
Una particolare attenzione è riservata alla tutela dei dati personali: tutte le operazioni di trattamento sono tracciate e registrate in appositi file di log conservati per cinque anni, e l’accesso ai dati di dettaglio da parte dei funzionari dell’Agenzia è consentito solo nell’ambito delle attività di controllo formale.
Le stesse regole si applicano anche alle spese veterinarie, per le quali il Sistema Tessera Sanitaria fornisce le informazioni relative a ricevute e fatture, con le stesse garanzie di accesso, consultazione, modifica ed esclusione.
Infine, il provvedimento tiene conto delle modifiche introdotte dalle più recenti disposizioni normative, in particolare per quanto riguarda i controlli formali sulle dichiarazioni che presentano modifiche rispetto ai dati precompilati. A partire dalle dichiarazioni 2025, l’accesso alle informazioni di dettaglio delle spese modificate è riservato ai soli dipendenti dell’Agenzia incaricati delle attività di verifica, così da permettere un controllo puntuale e mirato sulla documentazione presentata.
Si conferma, inoltre, la validità delle precedenti disposizioni in materia di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, già previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020, assicurando così continuità normativa e operativa.
di Anna Russo
Fonte normativa
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