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Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo
Fornite indicazioni in merito alle modalità con cui possono essere presentate le richieste di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze (INPS - messaggio 03 luglio 2025 n. 2130)
Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo
Fornite indicazioni in merito alle modalità con cui possono essere presentate le richieste di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze (INPS - messaggio 03 luglio 2025 n. 2130)
Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40, DLgs 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, basterà soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".
A riguardo l’INPS chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.
In caso di domanda con causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C.
Tuttavia anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonchè le modalità di svolgimento delle attività stesse.
Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.
Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale.
Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.
Le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l'utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse, e si applicano, per quanto compatibili, anche nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
L’Istituto ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa