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Adeguamenti IFRS per i contratti sull’energia elettrica
Apportate modifiche agli standard contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 7, per migliorare la rappresentazione contabile e informativa dei contratti collegati all’energia elettrica dipendente da fonti naturali. Le nuove disposizioni saranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2026 (UE - regolamento 30 giugno 2025, n. 2025/1266)
Adeguamenti IFRS per i contratti sull’energia elettrica
Apportate modifiche agli standard contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 7, per migliorare la rappresentazione contabile e informativa dei contratti collegati all’energia elettrica dipendente da fonti naturali. Le nuove disposizioni saranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2026 (UE - regolamento 30 giugno 2025, n. 2025/1266)
Il Regolamento (UE) 2025/1266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1° luglio 2025, interviene sul regolamento (UE) 2023/1803 per recepire le modifiche apportate dallo IASB agli standard IFRS 9 (“Strumenti finanziari”) e IFRS 7 (“Strumenti finanziari: Informazioni integrative”).
Il fulcro delle modifiche riguarda i contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, tipicamente legati a fonti rinnovabili come vento o sole, spesso strutturati come power purchase agreements (PPA).
Di seguito, le principali novità.
Ambito di applicazione dell’IFRS 9 esteso
Sono introdotti nuovi paragrafi per chiarire che i contratti che espongono un'entità alla variabilità della produzione elettrica dovuta a fattori naturali rientrano nel campo di applicazione del principio, con possibilità di designarli come strumenti di copertura se utilizzati per tale finalità.
L’IFRS 9 consente ora alle imprese di considerare i PPA come strumenti di copertura, anche quando il volume dell’energia fornita è variabile. I nuovi paragrafi 6.10.1 e 6.10.2 definiscono i criteri per designare queste relazioni di copertura, anche in assenza di elevata certezza sul volume di energia prodotto, purché legato a un impianto specifico.
Le entità devono applicare le modifiche dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata. È prevista l'applicazione retroattiva, ma senza obbligo di rideterminare esercizi precedenti, a meno che non sia possibile senza l’uso di informazioni posteriori.
Nuovi obblighi informativi in IFRS 7
Il principio IFRS 7 viene integrato con una sezione dedicata ai contratti di energia elettrica dipendente dalla natura. Le imprese devono fornire:
- dettagli sui rischi legati alla variabilità del volume e ai contratti non pienamente utilizzabili,
- flussi finanziari futuri stimati e informazioni qualitative su contratti potenzialmente onerosi,
- dati disaggregati su costi e ricavi da energia inutilizzata.
L’appendice B operativa chiarisce che un’entità può considerarsi “acquirente netto” di energia se, in media, acquista più energia di quanta ne venda inutilizzata, valutazione da farsi su base annuale.
di Anna Russo
Fonte normativa