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Licenziamento illegittimo e determinazione dell’indennità risarcitoria nelle aziende con meno di 15 dipendenti
Il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, non può essere superato se il datore di lavoro occupa complessivamente meno di quindici dipendenti (Cassazione – ordinanza 22 maggio 2025 n. 13741, sez. lav.)
Licenziamento illegittimo e determinazione dell’indennità risarcitoria nelle aziende con meno di 15 dipendenti
Il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, non può essere superato se il datore di lavoro occupa complessivamente meno di quindici dipendenti (Cassazione – ordinanza 22 maggio 2025 n. 13741, sez. lav.)
La Corte di appello di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla dipendente di un Centro Sportivo ed ordinava al datore di lavoro di riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni o, in mancanza, di risarcirle il danno.
La Corte, in particolare, rilevava il difetto di idonea prova circa la sussistenza del g.m.o. esternato dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento, e, considerando applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 8, L n. 604/1966, riteneva che alla lavoratrice competesse l'indennità ivi prevista nella misura massima di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale decisione il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nel riconoscere alla lavoratrice la maggiorazione dell’indennità, atteso che, invece, in considerazione del numero di dipendenti occupati dal Centro Sportivo, avrebbe dovuto limitarne la misura unicamente tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che, in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l'art. 8 della legge n. 604 del 1966 consente di superare il limite massimo dell’ indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulativamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale. Per quanto riguarda questo secondo elemento, l'espressione "datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti" deve essere intesa nel senso che la maggiorazione dell'indennità risarcitoria può essere applicata solo al datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti.
Ebbene, la sentenza impugnata non risultava conforme al tenore della richiamata previsione, atteso che i giudici del reclamo, da un lato, avevano considerato la grande anzianità della lavoratrice, e, dall'altro, avevano dato per pacifico che la soglia dimensionale del datore di lavoro fosse inferiore ai 15 dipendenti.
Pertanto, la determinazione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto appariva illegittima, in quanto tale misura massima dell'indennità in questione poteva essere decisa alla duplice condizione dell'anzianità di servizio ultraventennale della lavoratrice e del requisito dimensionale costituito dall'occupare il datore di lavoro complessivamente più di quindici dipendenti. La Corte di merito, invece, non aveva accertato tale seconda condizione, che doveva concorrere con l'altra, constatando, al contrario, che il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti.
Da tanto conseguiva che, nella specie, una volta valutati tutti gli elementi e, cioè, la notevole anzianità di servizio della lavoratrice, di circa 31 anni all'atto del licenziamento, la dimensione e la struttura non indifferenti del Centro Sportivo, il comportamento del datore di lavoro e le condizioni delle parti, la misura dell'indennità risarcitoria non potesse superare il limite di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa