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Con l'iscrizione all'AIRE, la fuoriuscita dal regime forfetario non è immediata
L'unica causa di cessazione immediata del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro. Lo spostamento, invece, della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo (AdE – risposta 09 giugno 2025 n. 149)
Con l'iscrizione all'AIRE, la fuoriuscita dal regime forfetario non è immediata
L'unica causa di cessazione immediata del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro. Lo spostamento, invece, della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo (AdE – risposta 09 giugno 2025 n. 149)
Nell'istanza di interpello oggetto del quesito, l'istante fa presente che, nell'esercizio della professione di ingegnere, si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal cd. “regime forfettario”(art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Ciò premesso, riferisce di essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con decorrenza 15 maggio 2024, benchè l'esito della richiesta d'iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.
Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore, essere residente in Italia, l'istante chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà "correggere" le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.
Al riguardo l'Amministrazione finanziaria chiarisce che il regime fiscale agevolato cd. “forfettario” è fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014).
In particolare, a seguito del quesito sopra indicato si precisa che, i predetti soggetti applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente (art. 1, comma 54, lettere a) e b, legge n. 190 del 2014):
a) hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavori dipendenti e per collaboratori;
mentre, per quanto d'interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle "cause ostative", si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, lettera b), legge n. 190 del 2014) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto.
Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente - oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata - la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse:
- ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (art. 1, comma 58, legge n. 190 del 2014);
- ai fini delle imposte dirette, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (art. 1, comma 67, legge n. 190 del 2014).
Con riferimento, invece, alle cause di “cessazione” del regime in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1, comma 71, legge n. 190 del 2014).
A tal riguardo, si precisa che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.
In proposito, nel ribadire che il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo, si afferma che anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, salvo quanto di seguito indicato: dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare, nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento, l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario.
Pertanto, l'unica causa di cessazione “immediata” del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori “cause ostative” enucleate dal predetto comma 57 - tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano - determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
Ciò premesso, si ritiene che, l'iscrizione all'A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d'imposta 2024) dell'istante dal regime fiscale agevolato, sicchè lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve “correggere”, come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento
- IRPEF - Regime forfetario
- IVA - Regime forfetario