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martedì, 10 giugno 2025 | 13:04

Unificazione tra Fondazioni: gli effetti fiscali sui crediti tributari

Forniti chiarimenti in merito agli effetti fiscali derivanti dal coordinamento e unificazione di due fondazioni, in particolare sulla gestione dei crediti IRES e IVA dell’ente estinto (AdE - risposta 09 giugno 2025, n. 150)

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Unificazione tra Fondazioni: gli effetti fiscali sui crediti tributari

Forniti chiarimenti in merito agli effetti fiscali derivanti dal coordinamento e unificazione di due fondazioni, in particolare sulla gestione dei crediti IRES e IVA dell’ente estinto (AdE - risposta 09 giugno 2025, n. 150)

Il caso

Una fondazione (ALFA) ha incorporato un’altra fondazione (BETA) su disposizione della Prefettura, ai sensi dell’art. 26 cc, con effetto dal 1° settembre 2024. Si chiede se i crediti IRES e IVA di BETA confluiscano nel patrimonio di ALFA e come possano essere utilizzati.

L’istante ritiene che l’operazione configuri una successione a titolo universale, analogamente a una fusione per incorporazione tra società, con conseguente trasferimento dei crediti a ALFA, che potrà usarli secondo le ordinarie modalità (compensazione, rimborso, riporto).

Parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate condivide l’impostazione, qualificando l’unificazione come successione a titolo universale assimilabile a una fusione per incorporazione, sia civilisticamente (art. 2504-bis cc) che fiscalmente (art. 172, co. 4,  e 174, DPR n. 917/1986). Pertanto:

- Credito IRES: ALFA può presentare la dichiarazione per conto di BETA per l’anno 2023/2024 e riportare il credito nella propria dichiarazione 2024, compilando il Quadro RV. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, a rimborso o in diminuzione delle imposte.

- Credito IVA: confluisce nella dichiarazione IVA 2024 di ALFA, da compilarsi con due moduli (uno per ALFA e uno per BETA). ALFA deve anche inviare il modello AA7/10 per aggiornare i dati fiscali, barrando la casella “fusione per incorporazione”.


Pertanto, l’operazione di coordinamento e unificazione tra fondazioni, se disposta dall’autorità governativa, produce effetti assimilabili a quelli della fusione societaria, con pieno subentro della fondazione incorporante nei rapporti attivi e passivi, inclusi i crediti tributari.

di Anna Russo

Fonte normativa

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