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Licenziamento orale: oneri probatori a carico del lavoratore
Il lavoratore che impugni il licenziamento, allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15025, sez. lav.)
Licenziamento orale: oneri probatori a carico del lavoratore
Il lavoratore che impugni il licenziamento, allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15025, sez. lav.)
La Corte di appello di Palermo rigettava l’impugnativa proposta da una giornalista avverso il licenziamento orale intimato dalla società datrice di lavoro, ritenendone non provata la sussistenza, sul presupposto che la lavoratrice non avesse adempiuto all'onere di prova, sulla stessa incombente; ad avviso dei giudici di appello le vicende relative al recesso datoriale non risultavano circostanziate e dovevano ritenersi contraddette dal comportamento della stessa dipendente, che avrebbe continuato a chiedere indicazioni sui "pezzi" da scrivere pur dopo l'asserito licenziamento.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi, in particolare, della valutazione svolta dal giudice circa il dedotto licenziamento orale ed i relativi oneri probatori.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, preliminarmente, che il lavoratore che impugni il licenziamento, allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta.
Il Collegio ha, dunque, evidenziato che gravano sul lavoratore gli oneri di prova circa la reale sussistenza del licenziamento intimato fuori dalle certe modalità scritte. L'esito dell'indagine istruttoria, basata sul corretto adempimento dei detti oneri probatori, è poi conseguente alle valutazioni del giudice circa la sufficienza delle allegazioni e prove che occorre raggiungano un grado di certezza utile ad affermare la sussistenza del recesso orale.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito che, nel caso in esame, in esito alla complessiva attività istruttoria espletata, aveva evidenziato le discrasie emerse con riguardo ai comportamenti tenuti dalla lavoratrice successivamente all'ipotizzato licenziamento, tutti significativi di una continuazione del rapporto di lavoro, e dunque in contrasto con l'indimostrata volontà datoriale di recedere.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa