(inquery)
Registrazione affito ramo d'azienda
L'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente, non è dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all'assolvimento del pagamento dell'imposta di registro proporzionale (AdE – risposta 30 aprile 2025 n. 126)
Registrazione affito ramo d'azienda
L'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente, non è dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all'assolvimento del pagamento dell'imposta di registro proporzionale (AdE – risposta 30 aprile 2025 n. 126)
Nel caso oggetto d'interpello, l'istante, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, regolarmente iscritta nel registro delle imprese, dichiara che in data xx/x 2020, con atto a rogito del notaio, ha affittato, con effetto dal x/x/2020 e per la durata di dodici anni, tacitamente rinnovabili di sei anni in sei anni, ad altro imprenditore individuale il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di bar e ristoro al canone annuo di 42.000,00 euro (oltre all'Iva nella misura di legge). L'Istante afferma che, trattandosi di affitto di ramo d'azienda, egli non perde la qualifica di imprenditore ed assoggetta i canoni di affitto ad Iva.
Nell'atto di affitto del ramo d'azienda di cui sopra, le parti hanno dichiarato che il valore nominale dei fabbricati compresi nel presente contratto di affitto è pari al 75% del valore complessivo dell'azienda affittata. Queste hanno quindi chiesto l'applicazione dell'Imposta Proporzionale di Registro ma solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno obbligandosi a versare l'imposta per le annualità successive non già a mezzo del notaio bensì autonomamente e direttamente ai sensi di legge, pena le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta medesima.
In sede di registrazione, per il tramite del notaio autenticante, l'Istante dichiara che il suddetto atto ha scontato l'imposta di registro per un totale di euro 515,00 determinati come segue:
- un'imposta fissa pari a euro 200,00, ai sensi dell'art. 40, Dpr n. 131/1986 essendo l'atto relativo a prestazioni di servizi e soggetto ad Iva;
- un'imposta proporzionale dell'1% per la prima annualità pari a euro 315,00, ai sensi dell'art. 35, n. 10-quater del decreto legge n. 223/2006.
Nel caso in esame, avendo l'Istante optato per il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del TUR, egli chiede se, in occasione del termine di scadenza per il versamento dell'imposta di registro per l'annualità successiva (2025/2026) e, pro futuro, per le successive annualità, vada corrisposta la sola imposta in misura proporzionale sulla parte immobiliare, ai sensi dell'articolo 35, n. 10-quater del decreto legge n. 223/2006, oppure anche, e nuovamente, l'imposta fissa già scontata in fase di registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 40 del TUR.
Al riguardo, l'Agenzia dell'entrate ritiene che l'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d'azienda qui in oggetto, non sia dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all'assolvimento del pagamento dell'imposta di registro proporzionale dovuta ai sensi dell'articolo 35, n. 10-quater del decreto legge n. 223/2006.
Ciò in quanto l'imposta in esame ha natura di imposta d'atto e, dunque, è connaturata al servizio di registrazione offerto dallo Stato; tra i servizi di registrazione e, dunque, tra gli atti che richiedono la debenza dell'imposta, non rientra la rateizzazione del pagamento dell'imposta.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento