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mercoledì, 07 maggio 2025 | 17:34

Firmato l’accordo per l’EVR agli Edili di Cuneo: indicati gli importi per il 2025 e le due tranche per gli arretrati

Con accordo del 17 aprile 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Industria della Provincia di Cuneo hanno provveduto alla verifica e determinazione dell’EVR per l’annualità 2025

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Firmato l’accordo per l’EVR agli Edili di Cuneo: indicati gli importi per il 2025 e le due tranche per gli arretrati

Con accordo del 17 aprile 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Industria della Provincia di Cuneo hanno provveduto alla verifica e determinazione dell’EVR per l’annualità 2025

L’Ance della Provincia di Cuneo e le OO.SS. Fillea-Cgil Filca-Cisl Feneal-Uil, in data 17 aprile 2025, si sono incontrate per effettuare le verifiche degli indicatori presi a riferimento secondo le indicazioni della contrattazione territoriale, ai fini della corresponsione dell'EVR per l’anno 2025.

Effettuando un raffronto dei dati attinenti al triennio di riferimento 2024-2023-2022 rispetto al triennio precedente 2023-2022-2021, è emerso che i 4 parametri previsti dal CIPL del 28 marzo 2023, sono risultati positivi.

Pertanto, le Parti hanno convenuto che per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025, sussistano le condizioni per l'erogazione dell'EVR, in misura piena.

Considerato, come sopra precisato, che tutti e 4 gli indicatori presi a riferimento risultano positivi, l'ammontare dell'EVR riconosciuto a livello provinciale sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022.

Importi EVR in misura piena

Vedi tabella

Livello

Minimo al 3/3/2022

4%

7

€ 1.894,71

€ 75,79

6

€ 1.705,23

€ 68,21

5

€ 1.421,02

€ 56,84

4

€ 1.326,31

€ 53,05

3

€ 1.231,56

€ 49,26

2

€ 1.108,41

€ 44,34

1

€ 947,36

€ 37,89

Alla luce delle disposizioni dell’art. 11 del CIPL 28 marzo 2023, ogni impresa iscritta alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale, di cui sopra:

- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile;

- Volumi di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuale IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'Azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, a decorrere dal 1° maggio 2025, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2025.

Tali arretrati verranno corrisposti in due tranches, di pari importo, delle quali la prima verrà erogata con la retribuzione relativa al mese di maggio 2025 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025.

Qualora, invece, uno solo dei parametri risultasse negativo, l'Azienda si avvarrà della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL (65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022).

Importi EVR in misura ridotta

Vedi tabella

Livello

Minimo al 3/3/2022

65% del 4%

7

€ 1.894,71

€ 49,26

6

€ 1.705,23

€ 44,33

5

€ 1.421,02

€ 36,95

4

€ 1.326,31

€ 34,48

3

€ 1.231,56

€ 32,02

2

€ 1.108,41

€ 28,82

1

€ 947,36

€ 24,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale