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mercoledì, 07 maggio 2025 | 11:46

Il via al nuovo Regolamento del Fondo Pegaso

Dal 1° aprile 2025 decorre il nuovo Regolamento del Fondo di Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità

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Il via al nuovo Regolamento del Fondo Pegaso

Dal 1° aprile 2025 decorre il nuovo Regolamento del Fondo di Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità

Con decorrenza 1° aprile 2025 è stato aggiornato il Regolamento del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità (Fondo Pegaso).

Seguono gli articoli modificati.

Vedi tabella

Articolo

Modifica

2.1 Soggetto fiscalmente a carico - definizione

Rimosso il riferimento specifico alla normativa vigente e aggiornato l’elenco dei soggetti considerati familiari fiscalmente a carico, in conformità alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

2.2 Adesione del familiare fiscalmente a carico

Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web.

2.4 Modalità di versamento della contribuzione a favore del fiscalmente a carico

Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web.

4.4 Distinta

Modificato per eliminare alcuni refusi

6.4 Modalità di richiesta ed erogazione della prestazione

Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo.

6.8 Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo.

6.9 Riscatto per pensionamento

Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo.

6.15 Decesso dell’iscritto

Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web.

Possono aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico degli Iscritti, considerandosi tali quelli definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Sulla base della normativa vigente, il familiare fiscalmente a carico deve disporre di un reddito complessivo annuo non superiore a quello definito dalla legge vigente (attualmente 2.840,51 euro, a eccezione dei figli con età inferiore ai 24 anni, per i quali la soglia prevista è di 4.000 euro annui), al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal computo del predetto limite alcuni redditi esenti, fra i quali le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili. Sono comprese nel computo del predetto limite l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati, gli affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto;

- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'Iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Ai fini dell'iscrizione, è necessario utilizzare l'apposita versione del modulo di adesione, reperibile sul sito del Fondo www.fondopegaso.it.

All'atto dell'iscrizione è obbligatorio versare un contributo iniziale non inferiore a 50 euro, la cui documentazione dovrà essere allegata al modulo di adesione. L'ammontare della successiva contribuzione è liberamente stabilità dall'Iscritto di riferimento.

di Flavia Sansone