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venerdì, 18 aprile 2025 | 12:03

Dalla Cassa Edile di Roma arriva la comunicazione sull’EVR per l’anno 2025

La Cassa Edile di Roma comunica che, a seguito della verifica effettuata dalle Parti sociali per l’Edilizia Industria sugli indicatori previsti dal CIPL, sono stati determinati gli importi da corrispondere a titolo di EVR per l’anno 2025

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Dalla Cassa Edile di Roma arriva la comunicazione sull’EVR per l’anno 2025

La Cassa Edile di Roma comunica che, a seguito della verifica effettuata dalle Parti sociali per l’Edilizia Industria sugli indicatori previsti dal CIPL, sono stati determinati gli importi da corrispondere a titolo di EVR per l’anno 2025

La Cassa Edile della provincia di Roma informa che l'ANCE - ACER e le OO.SS. provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti ai fini della determinazione degli importi erogabili a titolo di EVR per l’anno 2025 nel territorio di Roma e Provincia.

A seguito del raffronto tra il triennio 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021 gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi. Pertanto, la misura dell’EVR a livello provinciale è stata determinata nel 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018

Ciò posto, la concreta erogazione dell’EVR ai dipendenti, dipenderà dai risultati della verifica fatta dall’impresa che dovrà procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);

- Volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2025, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2024/2023/2022, confrontandolo con quello 2023/2022/2021.

L'esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

1. Qualora entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 secondo gli importi che seguono

IMPIEGATI - Valori mensili - Misura piena

Vedi tabella

Livelli – Categorie

EVR mensile

7° livello - Quadri e 1.a categoria super

68,83

6° livello - 1.a categoria

61,95

5° livello - 2.a categoria

51,62

4° livello - Impiegati di 4° livello

48,18

3° livello - 3.a categoria

44,74

2° livello - 4.a categoria

40,26

1° livello - 4.a categoria primo impiego

34,41

OPERAI - Valori orari - Misura piena

Vedi tabella

Livelli Operai

EVR orario

4° livello - Operaio di 4° livello

0,28

3° livello - Operaio specializzato

0,26

2° livello - Operaio qualificato

0,23

1° livello - Operaio comune

0,20

Guardiani (art. 6)

0,18

Guardiani con alloggio (art. 6)

0,16

2. Qualora uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 65% del suddetto 4%, come di seguito riportato

IMPIEGATI - Valori mensili - Misura ridotta

Vedi tabella

Livelli – Categorie

EVR mensile

7° livello - Quadri e 1.a categoria super

44,74

6° livello - 1.a categoria

40,27

5° livello - 2.a categoria

33,55

4° livello - Impiegati di 4° livello

31,32

3° livello - 3.a categoria

29,08

2° livello - 4.a categoria

26,17

1° livello - 4.a categoria primo impiego

22,37

OPERAI - Valori orari - Misura ridotta

Vedi tabella

Livelli Operai

EVR orario

4° livello - operaio di 4° livello

0,18

3° livello - operaio specializzato

0,17

2° livello - operaio qualificato

0,15

1° livello - operaio comune

0,13

Guardiani (art. 6)

0,12

Guardiani con alloggio (art. 6)

0,10

3. Qualora entrambi i parametri risultano negativi, l'azienda non eroga l'EVR.

La Cassa Edile segnala all'impresa che, per il 2025, corrisponde ai propri dipendenti l'EVR nella misura ridotta o che non lo corrisponde, deve inviare entro il 15 maggio 2025 apposita autodichiarazione all'ANCE ROMA - ACER e alla Cassa Edile di Roma e Provincia, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. laddove costituite.

Precisa infine, che l'EVR come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e che pertanto, all'esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l'EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2025.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale