COLLAUDO
(inquery)
venerdì, 18 aprile 2025 | 11:50

Tassazione delle opere dell’ingegno di fonte estera: nessun obbligo dichiarativo in Italia per i non residenti AIRE

Con la risposta n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in materia di tassazione dei compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche non residenti e iscritte all’AIRE, con particolare riferimento a redditi di fonte estera

Newsletter Inquery

Tassazione delle opere dell’ingegno di fonte estera: nessun obbligo dichiarativo in Italia per i non residenti AIRE

Con la risposta n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in materia di tassazione dei compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche non residenti e iscritte all’AIRE, con particolare riferimento a redditi di fonte estera


Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia


L’istante è una cittadina italiana fiscalmente residente all’estero e regolarmente iscritta all’AIRE, che percepisce — in qualità di erede — compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, corrisposti da una Società degli Autori estera. Tali redditi risultano già tassati alla fonte nello Stato estero.

L’interpello verte sulla necessità o meno di dichiarare tali redditi in Italia e sulla loro eventuale assoggettabilità a imposizione fiscale nazionale.

La posizione dell’istante

La contribuente ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del TUIR, i soggetti non residenti sono imponibili in Italia solo per i redditi ivi prodotti. Di conseguenza, ha sostenuto che i compensi di fonte estera non rilevino fiscalmente nel territorio italiano e non debbano essere inclusi nella dichiarazione dei redditi italiana.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, pur precisando che la valutazione della residenza fiscale effettiva dell’istante non è oggetto dell’interpello (essendo un tema di natura fattuale, rilevabile solo in sede di accertamento), ha accolto l’impostazione dell’istante presupponendo la sua residenza estera a partire dall’anno successivo all’iscrizione AIRE.

Il cuore del chiarimento si fonda sugli seguenti articoli:

- l’art. 3, co. 1, stabilisce che i soggetti non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano;

- l’art. 23, co. 2, lett. c), prevede una presunzione assoluta di territorialità italiana solo se i compensi per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno sono corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia.

Nel caso di specie, i compensi sono erogati da una società estera e non derivano da attività svolte né da beni situati in Italia. Pertanto, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che:

- i compensi ricevuti dalla contribuente non sono imponibili in Italia;

- non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi italiana;

- laddove il reddito complessivo della contribuente superi la soglia di 2.840,51 euro, non potrà essere considerata a carico del coniuge residente in Italia, con conseguente esclusione della detrazione per familiari a carico ex art. 12 del TUIR.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimenti