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venerdì, 18 aprile 2025 | 11:52

Infortunio del lavoratore: responsabile anche l’appaltatore incaricato della manutenzione dell’immobile

Chi ha la custodia di un immobile è responsabile dei danni che da esso derivano, anche in assenza di colpa, salvo che provi il caso fortuito (Cassazione - ordinanza 07 aprile 2025 n. 9083, sez. III civ.)

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Infortunio del lavoratore: responsabile anche l’appaltatore incaricato della manutenzione dell’immobile

Chi ha la custodia di un immobile è responsabile dei danni che da esso derivano, anche in assenza di colpa, salvo che provi il caso fortuito (Cassazione - ordinanza 07 aprile 2025 n. 9083, sez. III civ.)

Il caso

Un lavoratore rimaneva vittima di un infortunio mortale dopo essere salito sul lastrico solare dello stabilimento della società datrice di lavoro per riparare un refrigeratore ed essere caduto di sotto, a causa della rottura del lucernaio in plexiglass. I familiari del dipendente citavano in giudizio la datrice di lavoro per il risarcimento dei danni conseguenti a tale tragico evento, essendo emerse, dalla ispezione dei luoghi da parte della autorità amministrativa, numerose violazioni della normativa antinfortunistica da parte della società.
La datrice di lavoro otteneva la chiamata in causa della società che aveva l'uso dell'immobile, in quanto incaricata della manutenzione, avendo ritenuto tale appaltatrice responsabile diretta del danno o comunque corresponsabile.
Il giudice di primo grado condannava sia la società datrice di lavoro che l’appaltatrice, ritenendo quest'ultima responsabile al 50% dell'evento e dunque tenuta in quella misura al risarcimento, dal momento che essa, pur avendo la custodia del bene e pur essendo consapevole del fatto che i lucernai in plexiglass fossero rotti, e dunque non in grado di reggere il peso di una persona, non aveva avvisato il committente, né posto segnaletica di pericolo.
Tale decisione veniva integralmente confermata dalla Corte di appello di Salerno, avverso la cui sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società appaltatrice.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che avevano correttamente applicato, nel caso concreto, il principio di diritto secondo cui, quando vi sia trasferimento del potere di fatto sulla cosa dall'appaltante all'appaltatore, il primo deve considerarsi custode, e, se il secondo mantiene comunque l'ingerenza o il potere di disporre della cosa, la custodia è in capo ad entrambi.
Nel caso di specie era stato accertato che la società appaltatrice avesse un potere di fatto sulla cosa, avendo accesso a tutto l'immobile per fare la manutenzione, e dunque la custodia del bene, pertanto avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità per l’infortunio occorso solo dimostrando il caso fortuito, il quale ben può consistere nel concorso di colpa del danneggiato, che però è onere del custode provare e che il giudice di merito aveva, invece, escluso con una motivazione adeguata, tenuto conto delle risultanze probatorie. 
Il Collegio ha, inoltre, ritenuto sussistente in concreto il nesso di causa tra l’evento e la condotta della società appaltatrice a cui non era contestato di avere soltanto creato il luogo o il tempo per il verificarsi del danno, ma proprio di avere determinato il danno, ossia di aver posto in essere una condotta che, se evitata, o se effettuata diversamente, avrebbe evitato l'evento.

Di Chiara Ranaudo


Fonte normativa