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Bonus Giovani under 35: modalità attuative
Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo under 35 (MLPS - dm 11 aprile 2025)
Bonus Giovani under 35: modalità attuative
Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo under 35 (MLPS - dm 11 aprile 2025)
Ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo.
L'esonero spetta con riferimento all’assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'agevolazione spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'agevolazione medesima.
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio:
- i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;
- i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della L 27 dicembre 2006, n. 296. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini della fruizione dell’esonero, i soggetti interessati inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, contenente:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
La domanda deve essere presentata prima dell'assunzione. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni sono trasmesse all’Istituto che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e dall’INL, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Approfondimento