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venerdì, 18 aprile 2025 | 11:58

Rappresentante fiscale: modalità operative per l'assunzione del ruolo

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 aprile 2025 n. 186368, ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

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Rappresentante fiscale: modalità operative per l'assunzione del ruolo

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 aprile 2025 n. 186368, ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con l’art. 4, co. 1, lett. a), ha introdotto nell’art. 17, co. 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo il quale stabilisce che, al fine dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 8, co. 1, lett. a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Modalità operative per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale, presentano una dichiarazione nella quale attestano di:

- non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse per reati finanziari;

- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

- non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 15, co. 1, L 19 marzo 1990, n. 55, ovvero non aver riportato condanne per i delitti ivi indicati, tra cui traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, peculato, corruzione, abuso dei poteri, delitto non colposo.

La dichiarazione deve essere presentata presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e deve essere trasmessa contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

Con riferimento alle modalità operative per la prestazione della garanzia, i soggetti prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria e deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente. Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

- 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

- 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

- 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

- 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;

- 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti.

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, dell’esito positivo del controllo sulla garanzia e verificata la presenza della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.

Soggetti già operanti come rappresentanti fiscali

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio.

Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e, ove previsto, hanno prestato la garanzia.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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