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EVR da gennaio a dicembre 2025 per gli Edili di Gorizia
Con accordo sottoscritto il 18 marzo 2025, l’ANCE Alto Adriatico e le OO.SS. territoriali per il settore dell’Edilizia Industria di Gorizia, hanno proceduto alla verifica dei parametri provinciali per la determinazione dell'EVR relativo all'anno 2025
EVR da gennaio a dicembre 2025 per gli Edili di Gorizia
Con accordo sottoscritto il 18 marzo 2025, l’ANCE Alto Adriatico e le OO.SS. territoriali per il settore dell’Edilizia Industria di Gorizia, hanno proceduto alla verifica dei parametri provinciali per la determinazione dell'EVR relativo all'anno 2025
Le Parti territoriali per l’Edilizia Industria della Provincia di Gorizia - Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – hanno sottoscritto, il 18 marzo 2025, l’accordo per la determinazione dell’EVR da corrispondere nell’anno 2025 ai lavoratori edili dipendenti da aziende che applicano il CCNL dell’Edilizia Industria.
In tale incontro, le Parti hanno rilevato che ai sensi del co. 10 degli art. 17 e 18 del CIPL 13 settembre 2022, essendo stata raggiunta una variazione pari o positiva solo per tre dei quattro indicatori considerati e che la somma delle incidenze percentuali è comunque pari al 100%, l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2024 sarà erogabile nel corso del 2025 nella misura pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018.
Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori aziendali:
- Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Gorizia;
- Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa.
All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:
a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura del 65% qualora uno solo dei due suddetti parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva;
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.
EVR erogabile nel corso del 2025 - Misura piena e ridotta - Operai
Qualifica | Importo EVR Orario - Misura piena | Importo EVR Orario - Misura ridotta |
OPERAIO IV LIVELLO | 0,2785 | 0,1810 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 0,2586 | 0,1681 |
OPERAIO QUALIFICATO | 0,2327 | 0,1513 |
OPERAIO COMUNE | 0,1989 | 0,1293 |
EVR erogabile nel corso del 2025 - Misura piena e ridotta - Impiegati
Livello | Importo EVR Mensile - Misura piena | Importo EVR Mensile - Misura ridotta |
7 | 68,8284 | 44,7385 |
6 | 61,9452 | 40,2644 |
5 | 51,6208 | 33,5535 |
4 | 48,1804 | 31,3173 |
3 | 44,7384 | 29,0800 |
2 | 40,2648 | 26,1721 |
1 | 34,4144 | 22,3694 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale