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Operazioni intracomunitarie: prestazione della garanzia
Definite le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale (AdE - provvedimento 14 aprile 2025 n. 178713)
Operazioni intracomunitarie: prestazione della garanzia
Definite le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale (AdE - provvedimento 14 aprile 2025 n. 178713)
I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale sono tenuti a prestare idonea garanzia al fine di richiedere o mantenere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) (art. 35, co. 7 quater, Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. b), Dlgs 12 febbraio 2024 n. 13).
I soggetti, già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
I soggetti, non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.
La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.
La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.
Dalla data della comunicazione è possibile richiedere l’inclusione nella banca dati VIES.
I soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, prestano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la garanzia con le modalità sopra definite.
In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il termine di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto rappresentato.
A partire dalla data di ricezione della comunicazione decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il soggetto rappresentato ha la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES.
Alla scadenza dell’ulteriore termine, in assenza di prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla banca dati VIES.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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