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IVA 2022: parte la nuova campagna di compliance dell’Entrate
Con il provvedimento dell'11 aprile 2025, n. 176284, l’Agenzia delle Entrate rinnova il proprio impegno nella promozione dell’adempimento spontaneo, attivando una campagna mirata verso i titolari di partita IVA per i quali emergono differenze tra quanto dichiarato nella dichiarazione IVA 2022 e quanto trasmesso telematicamente tramite fatture elettroniche e corrispettivi
IVA 2022: parte la nuova campagna di compliance dell’Entrate
Con il provvedimento dell'11 aprile 2025, n. 176284, l’Agenzia delle Entrate rinnova il proprio impegno nella promozione dell’adempimento spontaneo, attivando una campagna mirata verso i titolari di partita IVA per i quali emergono differenze tra quanto dichiarato nella dichiarazione IVA 2022 e quanto trasmesso telematicamente tramite fatture elettroniche e corrispettivi
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’art. 1, co. 634-636, L 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto strumenti proattivi per stimolare comportamenti fiscali corretti senza ricorrere, almeno inizialmente, a sanzioni e accertamenti formali.
Quali anomalie vengono segnalate?
Il cuore del provvedimento è il confronto tra tre insiemi di dati:
- le fatture elettroniche emesse e ricevute (comprese quelle verso la PA),
- i corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente,
- la dichiarazione IVA 2022.
Quando emergono scostamenti significativi – ad esempio, operazioni attive imponibili o in reverse charge comunicate con le fatture ma non riportate nella dichiarazione – scatta la comunicazione di anomalia.
Cosa contiene la comunicazione?
La comunicazione inviata al domicilio digitale del contribuente, e visibile anche nel Cassetto fiscale e nell’area Fatture e Corrispettivi, include:
- il codice fiscale e l’anno d’imposta;
- il numero identificativo della comunicazione;
- l’importo complessivo delle operazioni IVA trasmesse ma non riportate in dichiarazione;
- i dati dei clienti e fornitori coinvolti;
- i dettagli delle matricole dei dispositivi RT o dei documenti commerciali online.
Il contribuente ha così l’opportunità di consultare i dati puntuali da cui deriva l’anomalia e fornire chiarimenti, oppure procedere alla regolarizzazione.
Regolarizzazione e ravvedimento operoso
È possibile correggere gli errori o le omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal DLgs 14 giugno 2024, n. 87. Il contribuente potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso e senza preclusioni, a patto che non siano già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o sanzione.
Il provvedimento prevede che il contribuente (o un intermediario incaricato) possa inviare osservazioni, fornire giustificazioni o richiedere chiarimenti attraverso i canali indicati nella comunicazione. Si rafforza così il modello di dialogo tra Fisco e contribuente, fondato su dati oggettivi e tempestivi.
Guardia di Finanza e trattamento dei dati
Le informazioni sono trasmesse anche alla Guardia di Finanza per eventuali attività istruttorie. Quanto al trattamento dei dati personali, l’Agenzia chiarisce il proprio ruolo di titolare del trattamento e specifica che i dati saranno conservati per un massimo di otto anni, nel rispetto del GDPR e delle misure di sicurezza previste.
di Anna Russo
Fonte normativa
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