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martedì, 08 aprile 2025 | 13:28

CNDCEC: responsabilità limitata anche per i revisori legali

Presentato il disegno di legge (atto 1426) con cui il Senato punta a limitare la responsabilità civile anche per i revisori legali (CNDCEC - comunicato 04 aprile 2025)

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CNDCEC: responsabilità limitata anche per i revisori legali

Presentato il disegno di legge (atto 1426) con cui il Senato punta a limitare la responsabilità civile anche per i revisori legali (CNDCEC - comunicato 04 aprile 2025)

La proposta, che mira ad allargare le tutele per i professionisti già previste dalla legge 35/2025 per i sindaci di società in vigore dal 12 aprile, contiene inoltre una norma transitoria (art. 2) chiesta dallo stesso Consiglio nazionale la quale, una volta ottenuto il via libera del Parlamento, consentirebbe l'applicazione della responsabilità limitata sia per i sindaci (già approvata) sia per i revisori (da approvare) anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

L'obiettivo è quello di dare risposta ai due ordini del giorno approvati all'unanimità in Senato lo scorso 29 gennaio sul problema dell'applicazione della delimitazione in base ai multipli del compenso non solo per i procedimenti futuri, ma anche per quelli già avviati per la responsabilità civile dei professionisti.

La proposta di legge delimita i confini delle situazioni in cui saranno chiamati a rispondere in sede civile anche i revisori, rimasti fuori dalle garanzie accordate ai professionisti nei collegi sindacali. Lo schema è quello di calibrare la responsabilità per scaglioni sia per revisori legali persone fisiche (entro un limite massimo complessivo di 8 milioni di euro) sia per le società di revisione (entro un limite massimo complessivo di 16 milioni di euro). In entrambi i casi, la parametrazione dei limiti del compenso è differenziata a seconda del fatto che gli incarichi siano relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico o meno. In ogni caso, l'azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione del bilancio emessa al termine dell'attività di revisione.

Nel testo del disegno di legge, l'introduzione dell'art. 2 sul regime transitorio di applicazione delle disposizioni per quanti abbiano giudizi in corso sulle responsabilità ex art. 15 ed ex art. 2407 c.c. rappresenta un aspetto di grande importanza a riprova della forte attenzione che le istituzioni oggi rivolgono al mondo delle professioni.

DISEGNO DI LEGGE (ATTO 1426)

Art. 1.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l’articolo 15 è sostituito dal seguente: « Art. 15. - (Responsabilità) - 1. I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.
2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni:
a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il
compenso;
b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso.
3. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, le società di revisione legale sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 16.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni:
a) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venti
volte il compenso;
b) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venticinque volte il compenso.
4. Al responsabile dell’incarico e ai dipendenti della società di revisione che hanno collaborato all’attività di revisione si applica il comma 2. Nei rapporti interni tra debitori solidali essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
5. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento ».

Art. 2.
(Norma transitoria)

1. La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all’articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa