(inquery)
CNDCEC: responsabilità limitata anche per i revisori legali
Presentato il disegno di legge (atto 1426) con cui il Senato punta a limitare la responsabilità civile anche per i revisori legali (CNDCEC - comunicato 04 aprile 2025)
CNDCEC: responsabilità limitata anche per i revisori legali
Presentato il disegno di legge (atto 1426) con cui il Senato punta a limitare la responsabilità civile anche per i revisori legali (CNDCEC - comunicato 04 aprile 2025)
La proposta, che mira ad allargare le tutele per i professionisti già previste dalla legge 35/2025 per i sindaci di società in vigore dal 12 aprile, contiene inoltre una norma transitoria (art. 2) chiesta dallo stesso Consiglio nazionale la quale, una volta ottenuto il via libera del Parlamento, consentirebbe l'applicazione della responsabilità limitata sia per i sindaci (già approvata) sia per i revisori (da approvare) anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
L'obiettivo è quello di dare risposta ai due ordini del giorno approvati all'unanimità in Senato lo scorso 29 gennaio sul problema dell'applicazione della delimitazione in base ai multipli del compenso non solo per i procedimenti futuri, ma anche per quelli già avviati per la responsabilità civile dei professionisti.
La proposta di legge delimita i confini delle situazioni in cui saranno chiamati a rispondere in sede civile anche i revisori, rimasti fuori dalle garanzie accordate ai professionisti nei collegi sindacali. Lo schema è quello di calibrare la responsabilità per scaglioni sia per revisori legali persone fisiche (entro un limite massimo complessivo di 8 milioni di euro) sia per le società di revisione (entro un limite massimo complessivo di 16 milioni di euro). In entrambi i casi, la parametrazione dei limiti del compenso è differenziata a seconda del fatto che gli incarichi siano relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico o meno. In ogni caso, l'azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione del bilancio emessa al termine dell'attività di revisione.
Nel testo del disegno di legge, l'introduzione dell'art. 2 sul regime transitorio di applicazione delle disposizioni per quanti abbiano giudizi in corso sulle responsabilità ex art. 15 ed ex art. 2407 c.c. rappresenta un aspetto di grande importanza a riprova della forte attenzione che le istituzioni oggi rivolgono al mondo delle professioni.
DISEGNO DI LEGGE (ATTO 1426) |
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l’articolo 15 è sostituito dal seguente: « Art. 15. - (Responsabilità) - 1. I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. 1. La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all’articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
di Daniela Nannola
Fonte Normativa