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CNDCEC: i criteri per la formazione equipollente dei gestori della crisi
Definiti i criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi d'impresa e i corsi di formazione professionale continua (CNDCEC - nota 28 marzo 2025 n. 48)
CNDCEC: i criteri per la formazione equipollente dei gestori della crisi
Definiti i criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi d'impresa e i corsi di formazione professionale continua (CNDCEC - nota 28 marzo 2025 n. 48)
Il Correttivo-Ter di cui al DLgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha apportato importanti modifiche all'art. 356, co. 2, DLgs 14/2019, novellando significativamente la disciplina dell'aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono che:
- l'obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 356 Codice della Crisi e all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passi da 40 ore a 18 ore;
- gli Ordini professionali possano stabilire "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua.
Il CNDCEC, al fine di rendere meno oneroso l'assolvimento degli obblighi formativi dei propri iscritti, aveva già individuato i "criteri di equipollenza" e aveva ritenuto opportuno sottoporli all'attenzione del Ministero della Giustizia, il quale li ha confermati tramite le nuove FAQ "Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese".
Ciò posto, i Commercialisti hanno stabilito i "criteri di equipollenza" di cui all'art. 356, co. 2, DLgs n. 14/2019 prevedendo che si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:
- sono stati realizzati a decorrere dal 28 settembre 2024;
- sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed eventualmente integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
- hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati di cui sopra per un numero di ore non inferiore a 6;
- nell'attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l'equipollenza tra il corso per l'aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua;
- saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (art. 11 del Regolamento FPC);
- non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento;
- che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento