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La revisione degli enti cooperativi

Individuate le  modalità di svolgimento della revisione cooperativa e approvata la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (MIMIT - DM 05 marzo 2025)

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La revisione degli enti cooperativi

Individuate le  modalità di svolgimento della revisione cooperativa e approvata la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (MIMIT - DM 05 marzo 2025)

Campo di applicazione e periodicità della revisione (art. 1)

La revisione cooperativa mantiene la sua duplice funzione di assistenza e accertamento, ma il decreto precisa che i controlli devono restare focalizzati sugli scopi specifici della revisione, evitando sovrapposizioni con altre attività di vigilanza.

Il provvedimento conferma l'obbligo di revisione biennale per tutte le cooperative, con inizio del ciclo di verifica negli anni dispari. Tuttavia, alcune categorie specifiche di cooperative, come quelle sociali (art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381) e quelle di lavoro (art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59), sono soggette a revisione annuale.

L'Elenco dei revisori: nuovi criteri di iscrizione e sospensione (art. 2)

Un altro elemento centrale del decreto è la gestione dell'Elenco dei revisori, che sarà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Potranno essere iscritti nell'elenco coloro che avranno ottenuto l'abilitazione mediante corsi specifici o che risultano già abilitati alla data di entrata in vigore del decreto.

Per la prima volta, l'elenco sarà suddiviso in due sezioni:

- Pubblici dipendenti

- Revisori appartenenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo

Inoltre, il decreto introduce un meccanismo di sospensione e cancellazione per i revisori che risultino inidonei o in conflitto d'interesse, garantendo maggiore rigore e affidabilità nell'espletamento delle revisioni.

Formazione e abilitazione dei revisori (artt. 3 e 4)

La normativa rafforza i requisiti di formazione per i revisori, stabilendo che l'abilitazione venga conseguita esclusivamente attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza.

I corsi devono avere una durata minima di 90 ore e possono essere erogati in modalità mista (remota e in presenza). L'esame finale si svolgerà esclusivamente in presenza per garantire un rigoroso accertamento delle competenze.

Le Associazioni potranno promuovere corsi di formazione solo previa autorizzazione ministeriale, con un monitoraggio attento dei programmi didattici e della composizione delle commissioni esaminatrici.

Attribuzione degli incarichi e svolgimento delle revisioni (art. 5)

Il decreto introduce un sistema di assegnazione automatizzata degli incarichi di revisione attraverso un apposito sistema informativo. Qualora necessario, potranno essere effettuate assegnazioni individuali, sempre tramite il sistema informatizzato.

La revisione dovrà rispettare il principio del contraddittorio e svolgersi alla presenza del legale rappresentante della cooperativa o di un suo delegato. Gli amministratori e i sindaci potranno assistere alle verifiche e saranno obbligati a intervenire se richiesto dal revisore.

Per la prima volta, si introduce una procedura chiara sulla gestione della documentazione, prevedendo che il revisore possa trattenere documenti fino a un massimo di dieci giorni, purché ciò non comprometta la normale attività amministrativa della cooperativa.

Nuova modulistica e digitalizzazione del processo (art. 6)

Un'innovazione rilevante riguarda la standardizzazione della documentazione. Le risultanze della revisione dovranno essere riportate esclusivamente su un modello di verbale digitalizzato, firmato elettronicamente dalle parti coinvolte.

Il verbale dovrà essere trasmesso entro dieci giorni dall'esecuzione della revisione tramite una piattaforma informatica dedicata. In caso di irregolarità sanabili, la cooperativa avrà un termine che varia dai 15 ai 90 giorni per conformarsi.

Le controdeduzioni potranno essere presentate entro 15 giorni e, in caso di accoglimento, l'Autorità di vigilanza potrà disporre l'annullamento del verbale o ulteriori accertamenti.



Modalità di svolgimento dell’accertamento (art. 7)

La fase di accertamento viene, di regola, svolta da remoto, mediante strumenti informatici che garantiscono il contraddittorio e la verifica dell’adempimento delle diffide impartite. In casi particolari, il revisore può svolgere l’accertamento in presenza, motivandolo adeguatamente nel verbale. Il verbale, firmato digitalmente, deve essere trasmesso entro dieci giorni al soggetto conferente l’incarico, mentre per il Ministero è previsto il caricamento sulla piattaforma informatica dedicata. L’ente cooperativo ha 15 giorni per presentare controdeduzioni all’Autorità di vigilanza o all’Associazione, che può disporre l’annullamento del verbale o ulteriori accertamenti.

Relazione di mancata revisione/accertamento (art. 8)

Qualora la vigilanza non possa essere svolta per irreperibilità o comportamento ostativo del legale rappresentante, il revisore redige la relazione di mancata revisione e la trasmette al soggetto conferente l’incarico. Per il Ministero, la trasmissione avviene tramite la piattaforma informatica. L’impossibilità si considera accertata dopo due tentativi di contatto via PEC e, in caso di mancato recapito, mediante raccomandata A/R alla sede legale della società. Se l’impossibilità si manifesta in fase di accertamento, si redige la relazione di mancato accertamento.

Conclusione della revisione cooperativa (art. 9)

L’Autorità di vigilanza o le Associazioni che conferiscono l’incarico possono certificare o attestare la positiva conclusione dell’attività di vigilanza su richiesta dell’ente revisionato, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Una copia delle attestazioni di revisione deve essere trasmessa tempestivamente all’Autorità di vigilanza.

Adozione del provvedimento proposto (art. 10)

Dopo la valutazione della proposta del revisore, l’Autorità di vigilanza adotta il provvedimento ritenuto congruo. Se il revisore incaricato da un’Associazione rileva presupposti per un provvedimento ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 220/02, deve trasmettere il verbale all’Associazione entro dieci giorni dalla conclusione della revisione. L’Associazione, valutata la ricorrenza dei presupposti, lo trasmette all’Autorità di vigilanza tramite la piattaforma informatica. L’Ufficio ministeriale competente adotta il provvedimento finale e ne dà comunicazione all’Associazione di rappresentanza.

Obblighi delle Associazioni (art. 11)

Le Associazioni devono comunicare entro il primo trimestre successivo alla conclusione del biennio di revisione:

- l’elenco delle cooperative revisionate nel biennio precedente e il numero di revisioni effettuate;

- l’elenco delle cooperative non revisionate, distinguendo quelle non in regola con il versamento del contributo;

- l’elenco delle cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

Entro il primo semestre successivo al biennio, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata sull’attività di revisione svolta.

Durata della revisione (art. 12)

La revisione deve iniziare entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico e comunicata alla Direzione Generale entro i successivi tre giorni. La fase di rilevazione deve concludersi entro novanta giorni e l’eventuale fase di accertamento entro quindici giorni dalla scadenza della diffida.

Nuova modulistica di revisione (art. 13)

È approvata una nuova modulistica per la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.

Disposizioni transitorie e finali (art. 17)

Sono abrogate le disposizioni precedenti in contrasto con il decreto in materia di vigilanza sulle cooperative, formazione e tenuta dell’elenco dei revisori.

di Anna Russo

Fonte normativa