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mercoledì, 02 aprile 2025 | 12:17

NASpI anticipata: limiti all'obbligo di restituzione

L'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI deve essere ridotto nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata (Cassazione - ordinanza 31 marzo 2025 n. 8422, sez. lav.)

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NASpI anticipata: limiti all'obbligo di restituzione

L'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI deve essere ridotto nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata (Cassazione - ordinanza 31 marzo 2025 n. 8422, sez. lav.)


Il caso

La Corte d'appello di Venezia respingeva la pretesa restitutoria dell' INPS e confermava la sentenza di primo grado dichiarativa del diritto di un lavoratore di trattenere il beneficio di anticipazione NASpI concessogli ex art. 8, DLgs n. 22/2015.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto la compatibilità della liquidazione in unica soluzione, finalizzata ad incentivare l'avvio di un lavoro autonomo effettivo, con lo svolgimento di sporadica attività di lavoro subordinato (nella specie, 161 ore di lavoro intermittente, percependo euro 1.800 euro) a fronte di un'autonoma attività di autonoleggio avviata dal lavoratore, per la quale lo stesso richiedente aveva ottenuto l'anticipazione.

La Corte territoriale, respingendo la tesi dell'istituto previdenziale basata su un'interpretazione letterale dell'art. 8 co. 4, che prevede la restituzione per intero della anticipazione ottenuta in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata, affermava che la norma in esame prevedesse una diversa modalità di erogazione del medesimo beneficio, il cui mutamento (una tantum o rateale) non ne faceva venir meno la natura assistenziale. Ad avviso della Corte, come nella disciplina dell'art. 9 non ogni lavoro subordinato provoca la perdita dell'intero beneficio NASpI erogato in forma differita, altrettanto varrebbe per l'erogazione in unica soluzione. Una lettura in chiave sistematica e di ragionevolezza del testo normativo consentiva dunque di escludere un'automatica applicazione dell'art. 8, co. 4 e di considerare anche il profilo reddituale, rilevando l'eventuale superamento dei limiti indicati dall'art. 9 (reddito annuale da lavoro subordinato superiore al reddito minimo escluso da imposizione).

Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze dell'INPS, adottando, tuttavia, una soluzione adeguatrice, nel solco della recente pronuncia n. 90/2024 della Corte Costituzionale espressasi sul tema.

Con tale decisione la Consulta ha evidenziato la possibilità di ipotizzare "criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità" non dissimili da quanto previsto per la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con il trattamento periodico NASpI ex art.9, DLgs n. 22/2015, valorizzando la possibilità del rischio di impresa insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità previsto dall' art. 8, ossia la possibilità di considerare il possibile esito negativo dell'attività di impresa, la mancata prosecuzione dell'attività imprenditoriale a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà, eventi che potrebbero in concreto far diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio.

Per evitare che il rigore eccessivo si traduca in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, è stato quindi ritenuto ragionevole riparametrare l'obbligo restitutorio in ragione della durata del rapporto e del fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore che abbia comportato l'impossibilità o l'oggettiva insuperabile difficoltà di continuare l'attività autonoma o d'impresa ed è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 4, DLgs n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

Tanto premesso, il Collegio ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione, nel caso di specie, era stata erogata al richiedente inoccupato.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

  • Cassazione - ordinanza 31 marzo 2025 n. 8422, sez. lav.