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mercoledì, 02 aprile 2025 | 14:55

Polizze catastrofali: nuove FAQ del MIMIT

Forniti chiarimenti in merito all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali (MIMIT - faq 01 aprile 2025)

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Polizze catastrofali: nuove FAQ del MIMIT

Forniti chiarimenti in merito all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali (MIMIT - faq 01 aprile 2025)

Beni utilizzati a titolo di affitto o leasing

L'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Beni immobili gravati da abuso edilizio e in costruzione

Non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

- i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, DM n. 18/2025;

- i beni immobili in costruzione, in quanto sono iscritti all’art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’art. 1, co. 1, lett. b), DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c.

Adempimento dell’obbligo tramite polizze collettive

L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

Imprese soggette all'obbligo

Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese agricole.

Polizze già in essere

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse (art. 11, co. 2, DM n. 18/2025).

Studio legale

L’obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

Attività professionale presso la propria abitazione

L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel caso in cui l'immobile impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Imprese non soggette all'obbligo

Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione.

Veicoli iscritti al PRA

L’art. 1, co. 1, lett. b), n. 4), DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i veicoli iscritti al P.R.A.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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