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mercoledì, 02 aprile 2025 | 13:46

Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale: aspetti fiscali

Trattamento fiscale applicabile ad un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello (AdE - risposta 01 aprile 2025 n. 85)

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Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale: aspetti fiscali

Trattamento fiscale applicabile ad un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello (AdE - risposta 01 aprile 2025 n. 85)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. (articolo 1965 del Codice civile)

Funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della transazione c.d. ''dichiarativa" (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione c.d. ''novativa", che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni.

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall'art. 29 del TUR (DPR 26 aprile 1986, n. 131) che dispone che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

Da questa norma, ne deriva che per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti.

Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell'accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.

Nella fattispecie oggetto del quesito, non essendo stato prodotto l'accordo transattivo relativo alla vicenda, per quanto concerne il trattamento fiscale che viene di seguito delineato, occorrerà tenere debitamente conto delle premesse di cui sopra.

Tanto premesso, con riguardo al caso in esame, dai fatti e dalle circostanze riportate nell'istanza, si evince che le parti, al fine di chiudere la lite giudiziale pendente presso la Corte d'Appello, intendono concludere un accordo transattivo che prevede di limitare il risarcimento, stabilito dalla sentenza di primo grado del tribunale, a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, nonché il pagamento di una somma di euro 20.000 a titolo di ''contributo" per le spese legali, che, come chiarito in sede di integrazione spontanea, verrà corrisposto dall'Istante direttamente all'Avvocato difensore della controparte.

In altri termini, dietro la rinuncia all'appello pendente presso la Corte d'Appello, le parti hanno convenuto:

- di ritenere per estinta l'obbligazione risarcitoria, statuita dalla sentenza di primo grado, a carico dell'Istante, per effetto di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione;

- di prevedere l'obbligo, in capo all'Istante, di pagamento della somma di euro 20.000 a titolo di ''contributo" per le spese legali al dovuto al legale della controparte.

Con riguardo al trattamento fiscale (IVA/registro) applicabile al predetto ''contributo" giova richiamare il disposto dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativo alle "Prestazioni di servizi", che, al comma 1, dispone tra l'altro che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera.

Nel caso in esame, la somma dovuta dall'Istante deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale. L'Istante resta, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l'Avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione.

Conseguentemente, poiché l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico dell'Istante, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale (art. 9 Tariffa, Parte I, allegata al TUR), da applicarsi all'importo di euro 20.000.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa