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NASPI: disattivazione procedura per i lavoratori rimpatriati
L'Inps rende noto che è inibita la procedura di richiesta della NASpI per i lavoratori all'estero rimpatriati che abbiano cessato il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2025 (INPS - messaggio 17 gennaio 2025 n. 184)
NASPI: disattivazione procedura per i lavoratori rimpatriati
L'Inps rende noto che è inibita la procedura di richiesta della NASpI per i lavoratori all'estero rimpatriati che abbiano cessato il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2025 (INPS - messaggio 17 gennaio 2025 n. 184)
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La Legge 25 luglio 1975, n. 402 ha istituito il diritto alla prestazione di disoccupazione per i lavoratori che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria - Paesi UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera - o da uno Stato estero non convenzionati.
In particolare, secondo la suddetta legge, il diritto alla NASpI è riconosciuto ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati in Italia.
Si ricorda che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.
La prestazione decorre:
- dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare.
Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 187, L 30 dicembre 2024, n. 207) è stata disposta la disapplicazione della norma con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L'Istituto, pertanto, ha inibito nella procedura NASpI la possibilità di presentare le domande di disoccupazione da parte del cittadino e degli Istituti di patronato per le cessazioni di lavoro intervenute dalla data suindicata.
Resta invariata la possibilità di presentare le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024.
di Ciro Banco
Fonte Normativa