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lunedì, 20 gennaio 2025 | 10:29

Licenziamento disciplinare, illegittimo se la contestazione non è specifica

Una contestazione disciplinare generica equivale all'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati, con conseguente diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria (Cassazione - ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33531, sez. lav.)

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Licenziamento disciplinare, illegittimo se la contestazione non è specifica

Una contestazione disciplinare generica equivale all'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati, con conseguente diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria (Cassazione - ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33531, sez. lav.)

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Il caso

La Corte di appello di Milano dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una s.p.a. ad un dipendente sulla base di una contestazione che ascriveva a questi la carente attività di supporto nei confronti della società alla quale la datrice di lavoro aveva commissionato un importante software gestionale, che, alla data stabilita, non era risultato essere pronto per l'implementazione e l'utilizzo.
I giudici di appello, in particolare, ritenevano generica la contestazione disciplinare, connotata dalla totale indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti ascritte al lavoratore e rilevavano che la stessa contestazione, formulata in modo tale da impedire in modo radicale l'esercizio del diritto di difesa del dipendente, equivalesse all'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Per la cassazione della decisione la società datrice di lavoro ha proposto ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito a cui era riservata la concreta valutazione di non rispondenza della lettera di contestazione all'indispensabile canone di specificità.
Il Collegio ha, dunque, confermato che, da un lato, le informazioni che il dipendente avrebbe dovuto rappresentare alla società incaricata della realizzazione del software gestionale erano indicate in modo generico, senza preciso collocamento temporale, dall'altro, non vi era riscontro del nesso di causalità tra le generiche omissioni configurate a carico del dipendente e le disfunzioni del programma; le omissioni poste a carico del lavoratore avrebbero dovuto essere identificate in modo rigoroso tanto più in presenza di attività svolta in equipe, al contrario non era stata fornita dalla società alcuna prova che permettesse di ricondurre le singole anomalie riscontrate a specifiche manchevolezze imputabili al dipendente, anziché ai soggetti esterni tenuti a garantire l'efficace funzionamento del programma.
La genericità di contestazione non consentiva neppure la individuazione delle concrete condotte ascrivibili al dipendente, accertamento quest'ultimo necessariamente prodromico alla verifica della sussumibilità delle stesse nell'ambito della clausola generale della giusta causa ex art. 2119 c.c. o del giustificato motivo soggettivo.
Tanto premesso, il Collegio ha, altresì, precisato che, al fine della individuazione della tutela applicabile, il radicale difetto di specificità della contestazione era stato correttamente considerato equivalente all'ipotesi di insussistenza del fatto, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegra; sul punto la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità che limita la verifica della legittimità della sanzione ai soli fatti specificamente contestati, senza tener conto di quelli genericamente indicati.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa