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Imposizione esclusiva in Lussemburgo se l'attività lavorativa non è svolta in Italia
Forniti chiarimenti sul trattamento impositivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo e degli utili prodotti da una società residente senza una stabile organizzazione in Lussemburgo (AdE - risposta 17 gennaio 2025 n. 6)
Imposizione esclusiva in Lussemburgo se l'attività lavorativa non è svolta in Italia
Forniti chiarimenti sul trattamento impositivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo e degli utili prodotti da una società residente senza una stabile organizzazione in Lussemburgo (AdE - risposta 17 gennaio 2025 n. 6)
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Nel caso di specie, l'istanza è presentata da un contribuente residente all'estero, iscritto all'AIRE, che svolge attività di lavoro subordinato in Lussemburgo e che intende costituire in Italia una società di brokeraggio assicurativo, di cui sarà l'unico socio e amministratore.
In relazione a tali circostanze, l'Istante chiede chiarimenti, anche ai sensi della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747, sul trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo e degli utili prodotti della società e sulla sua gestione contributiva presso l'INPS.
In relazione al primo quesito, nell'assunto di una residenza fiscale dell'Istante in Lussemburgo, si prevede che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, co. 1, del TUIR). Il contribuente, qualora sia fiscalmente residente all'estero, sarà soggetto ad imposizione in Italia soltanto sui redditi prodotti nel nostro Paese, individuati secondo i criteri previsti dall'art. 23, co. 1, lett. c, del TUIR, il quale stabilisce che i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l'attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato. Da ciò ne consegue che, se l'attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo, i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.
Tali conclusioni non sono derogate dalle disposizioni della Convenzione applicabili al caso di specie, a cui occorre dare prevalenza sul diritto interno. Ed infatti, l'art. 15 della Convenzione, relativo ai redditi da lavoro subordinato, al par. 1, prevede che ''i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".
Pertanto, anche secondo il diritto convenzionale, se l'Istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese.
Per quanto riguarda il secondo quesito, il Fisco osserva che, nell'assunto di una residenza fiscale della società in Italia e dello svolgimento dell'attività interamente nel nostro Paese, senza alcuna stabile organizzazione all'estero, gli utili costituiscono un reddito imponibile esclusivamente in Italia (artt. 73, co. 1, lett. a, 81 e 83 del TUIR). Peraltro, la potestà impositiva esclusiva dell'Italia è confermata dall'art. 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, il quale stabilisce che "Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata".
Ciò posto, anche secondo la Convenzione, se la società è fiscalmente residente e svolge la propria attività esclusivamente in Italia, senza una stabile organizzazione all'estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.
Infine, il terzo quesito relativo alla gestione contributiva presso l'INPS è inammissibile e non produttivo degli effetti tipici dell'istituto dell'interpello, il quale concerne l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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