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lunedì, 20 gennaio 2025 | 10:18

Accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale

L'Inps ha fornito precisazioni in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente alla valutazione di base della condizione di disabilità (INPS - messaggio 17 gennaio 2025 n. 188)

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Accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale

L'Inps ha fornito precisazioni in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente alla valutazione di base della condizione di disabilità (INPS - messaggio 17 gennaio 2025 n. 188)

La Manovra (L 30 dicembre 2024 n. 207) ha apportato importanti novità in materia di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale. In particolare, il comma 167 dell'articolo 1 ha introdotto, in materia di revisione, dopo il comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 3 maggio 2024 n. 62, il comma 3-bis, che prevede: "Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta".

Il successivo comma 168 del citato articolo 1 ha, inoltre, regolamentato e semplificato il procedimento di accertamento sanitario, inserendo, dopo l'articolo 33 del cit. DLgs n. 62/2024, l'articolo 33-bis, il quale dispone che: "In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi".

Revisione sugli atti. Accertamenti fino al 31 dicembre 2025

In attuazione di quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del DLgs n. 62/2024, gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva. L'attuale processo di revisione sanitaria prevede, in via preliminare, l'invio all'interessato di una comunicazione con l'invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve, quindi, procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti, anche sulla base di tutti gli elementi già precedentemente acquisiti.

Tenuto conto che il comma 3-bis in argomento fa salva la facoltà degli interessati di richiedere la visita diretta, in attesa del rilascio in procedura della specifica funzionalità, l'interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), al Centro Medico Legale di competenza. Tuttavia, qualora non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell'interessato della preferenza di visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale.

La valutazione sugli atti deve intendersi tuttora valida per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base, per patologie non oncologiche, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DLgs n. 62/2024, che prevede: "Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".



Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

Il comma 168 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, con l'introduzione dell'articolo 33-bis, ha regolamentato e semplificato, per l'anno 2025, il procedimento di accertamento sanitario in caso di "contestuale" attivazione del procedimento di accertamento dell'invalidità assistenziale, per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale e per le prestazioni di invalidità e inabilità.

In particolare, viene disposto che, per tutto l'anno 2025, l'Inps è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, laddove necessario, la composizione della commissione medica competente. Tali disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi. La norma concerne anche gli ambiti territoriali in cui, già nell'anno 2025, si applica in via sperimentale il procedimento valutativo di base.

Nell'anno 2025, in tutto il territorio nazionale, dunque, si deve procedere a effettuare una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base. In attesa del rilascio degli applicativi, l'Istituto fornisce le seguenti istruzioni operative.

A) Prima di procedere alla convocazione di un assistito la cui posizione è caricata in procedura "SiGAS", occorre verificare se in capo all'interessato pende anche la calendarizzazione di una visita in procedura "CIC" o in procedura "VOA".

In caso positivo:

1. qualora la lettera di convocazione a visita diretta per la misura assistenziale non sia stata ancora inviata, il relativo accertamento deve essere calendarizzato manualmente, garantendo il rispetto dei tempi previsti per la visita previdenziale;

2. con le stesse modalità attualmente seguite in procedura "SIGAS", all'interessato deve essere inviata la seguente comunicazione: "Si comunica che la S.V. è convocata a visita presso la U.O. medico-legale (...) per l'accertamento della sussistenza (permanenza) dei requisiti di IC (Legge 104/1992 / cecità / sordità / disabilità). In tale occasione, a norma dell'art. ... della Legge ... verranno acquisiti gli elementi valutativi necessari per la definizione dell'accertamento previdenziale di [specificare il tipo di accertamento]";

3. nel caso, invece, in cui la lettera di convocazione a visita diretta assistenziale sia stata già inviata, la menzionata comunicazione deve essere, comunque, trasmessa tramite procedura "SIGAS" e, se i tempi non lo consentissero, prima della visita deve essere consegnato all'assistito analogo modulo informativo, da sottoscrivere per presa visione e da scansionare per la sua allegazione agli atti.

B) In presenza, invece, di revisioni delle prestazioni già riconosciute e programmate con intervallo temporale di cui alla citata disposizione, si deve procedere nel seguente modo:

1. è necessario gestire contemporaneamente le due posizioni rispettando, per quanto possibile, i tempi di scadenza di entrambe le revisioni;

2. in caso di adesione dell'interessato all'articolo 29-ter del DL n. 76/2020, si deve procedere alla redazione di due distinti verbali sanitari sugli atti;

3. in caso di necessario accertamento con visita diretta, si deve procedere alla convocazione manuale, nel rispetto dei tempi previsti dalle due scadenze e alla contemporanea redazione dei due verbali sanitari, in composizione collegiale per l'ambito assistenziale e in composizione monocratica per quello previdenziale.

In ogni caso è opportuno che la visita diretta, effettuata a qualsiasi titolo per l'accertamento del diritto a una prestazione o a un beneficio di natura assistenziale in favore di un disabile in età lavorativa, deve essere corredata da una accurata anamnesi lavorativa, tale da potere supportare il giudizio medico-legale anche in caso di una contestuale o immediatamente successiva valutazione di natura previdenziale (l'obbligo normativo esplica il suo effetto nell'arco di 3 mesi).

Il duplice accertamento deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile presentata da pazienti oncologici, al fine di rispettare la tempistica prevista.

di Francesca Esposito

Fonte normativa