(inquery)
Global Minimum Tax: in GU la disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio
Pubblicato, nella GU n. 305/2024, il decreto del 27 dicembre 2024 del MEF, recante la disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio
Global Minimum Tax: in GU la disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio
Pubblicato, nella GU n. 305/2024, il decreto del 27 dicembre 2024 del MEF, recante la disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite nell'esercizio transitorio (art. 2)
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite, esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio rilevante delle imprese e entità a controllo congiunto localizzate in un Paese, sono rilevanti ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva nell'esercizio transitorio e in quelli successivi. Ai fini del periodo precedente, si tiene conto anche delle attività fiscali differite non iscritte nel suddetto bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili.
Si precisa che, le attività fiscali differite e alle passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29, co. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209 e nell'esercizio transitorio e in quelli successivi, ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva, non si considerano le modifiche contabili relative a perdite fiscali o differenze temporanee deducibili originatesi anteriormente all'esercizio transitorio. Del pari, anche alle passività fiscali differite rilevanti non si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, co. 7, del Decreto legislativo in tema di recupero delle imposte differite che sono state contabilizzate nel quinto esercizio precedente e che non si sono ancora riversate.
Nell'esercizio transitorio e in quelli ad esso successivi, inoltre, l'utilizzo di un credito di imposta anteriore non deve essere considerato come una riduzione delle imposte rilevanti rettificate di cui all'art. 28 del Decreto legislativo.
Il valore delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite (art. 3)
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite rilevano, in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando l'aliquota di imposizione in vigore nel Paese. Quest'ultima è l'aliquota alla quale l'attività fiscale differita o la passività fiscale differita è stata contabilizzata o sarebbe stata contabilizzata in presenza dei relativi presupposti contabili. In deroga, le attività fiscali differite che sono state calcolate applicando un'aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima d'imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita che sarebbe stata considerata rilevante se fosse maturata nell'esercizio transitorio o negli esercizi successivi.
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite, relative a transazioni intervenute nel periodo anteriore e rilevate contabilmente applicando il metodo dell'acquisizione, sono calcolate con riferimento ai valori delle attività e delle passività determinati senza gli effetti del metodo dell'acquisizione. In deroga a quanto indicato, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite relative a transazioni intervenute antecedentemente al periodo anteriore e rilevate contabilmente applicando il metodo dell'acquisizione sono calcolate con riferimento ai valori delle attività e delle passività determinati a seguito dell'applicazione del citato metodo a condizione che non sia ragionevolmente possibile determinare il loro valore in assenza della sua applicazione.
Nelle ipotesi di modifiche al perimetro di consolidamento intervenute antecedentemente all'esercizio transitorio, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite rilevanti, sono calcolate con riferimento ai valori contabili delle attività e delle passività indicati all'art. 41, co. 3, del Decreto legislativo, indipendentemente dai valori delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite riportate nel bilancio rilevante.
Il valore dei crediti di imposta anteriori (art. 4)
Le attività fiscali differite relative a crediti di imposta anteriori rilevano nella misura indicata nel bilancio rilevante se calcolati applicando un'aliquota di imposta inferiore all'aliquota minima di imposta o, in ogni altro caso, rilevano in misura pari al prodotto tra l'aliquota minima di imposta ed il rapporto tra il valore dei suddetti crediti di imposta indicati nel bilancio rilevante e l'aliquota nominale di imposta applicabile nel Paese. L'aliquota nominale di imposta applicabile nel Paese è pari all'aliquota nominale delle imposte rilevanti ivi in vigore nell'esercizio precedente all'esercizio transitorio.
Se in un esercizio successivo a quello di cui sopra è modificata l'aliquota nominale delle imposte rilevanti applicabile all'impresa o all'entità a controllo congiunto, l'ammontare dei crediti di imposta anteriori deve essere rideterminato sulla base di quanto sopra indicato avendo a riferimento i crediti di imposta anteriori esistenti all'inizio dell'esercizio. La differenza nell'ammontare dei suddetti crediti non rileva ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate nell'esercizio in cui avviene il ricalcolo. Ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate relative all'esercizio di cui al primo periodo e agli esercizi ad esso successivi, rileva il valore dei crediti di imposta rideterminato ai sensi del primo periodo.
Attività fiscali differite e passività fiscali differite non rilevanti (art. 5)
Si dispone che, non si tiene conto delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio e rilevate contabilmente per effetto di un regime fiscale delle società controllate estere non applicato su base individuale che fa riferimento ad un'aliquota d'imposta inferiore al 15 per cento. Ai fini del computo dell'aliquota di imposizione effettiva nell'esercizio transitorio e in quelli ad esso successivi, non rilevano le attività fiscali differite che originano da transazioni poste in essere nel periodo anteriore collegate a:
- perdite fiscali causate da differenze permanenti; o
- elementi reddituali che non avrebbero concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del Capo III del Titolo II del citato decreto se le stesse fossero state in vigore al momento della transazione.
Trasferimento di una immobilizzazione contabilizzato al costo (art. 6)
In occasione del trasferimento di una immobilizzazione contabilizzato al costo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo II del Decreto legislativo nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi in capo all'impresa o entità trasferitaria è disconosciuta ogni attività fiscale differita e ogni passività fiscale differita la cui emersione nel bilancio rilevante è conseguenza del trasferimento di tale immobilizzazione.
In deroga alla regola generale, sono riconosciute attività fiscali differite in capo all'impresa o entità trasferitaria se e nella misura in cui la plusvalenza realizzata dall'impresa o entità trasferente in conseguenza del trasferimento di una immobilizzazione: ha concorso a formare il suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti ed è stato assolto il relativo debito di imposta, calcolato con un'aliquota non inferiore alla aliquota minima di imposta; ha determinato l'annullamento di attività fiscali differite che avrebbero assunto rilievo ai sensi dell'art. 2, comma 1, o la mancata iscrizione di attività fiscali differite; ha concorso a formare il reddito imponibile nell'ambito di un regime di consolidato fiscale a cui essa partecipa; è stata assoggettata ad imposizione in capo ad una impresa o entità a controllo congiunto e le relative imposte rilevanti sarebbero state allocate all'impresa o entità trasferente.
Trasferimento di immobilizzazioni contabilizzate al valore equo (art. 7)
Se l'impresa o entità trasferitaria, in occasione di un trasferimento di una immobilizzazione, ha rilevato nel proprio bilancio rilevante una Immobilizzazione al valore equo, tale valore può essere adottato ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo II del Decreto legislativo nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento