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LEGGE DI BILANCIO 2025: previdenza complementare e pensione anticipata
I lavoratori interamente contributivi potranno accedere alla pensione anticipata cumulando una quota della rendita di previdenza complementare (L 30 dicembre 2024 n. 207 - art. 1, co. da 181 a 185)
LEGGE DI BILANCIO 2025: previdenza complementare e pensione anticipata
I lavoratori interamente contributivi potranno accedere alla pensione anticipata cumulando una quota della rendita di previdenza complementare (L 30 dicembre 2024 n. 207 - art. 1, co. da 181 a 185)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6, L 8 agosto 1995 n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione in questione, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.
Per i lavoratori che si avvalgono del nuovo canale di uscita, il requisito contributivo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa
- L 30 dicembre 2024 n. 207 - art. 1, co. da 181 a 185