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Legge di Bilancio 2025: nuove condizioni per l'indennità di discontinuità ai lavoratori dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2025 sono previste condizioni più favorevoli per l'accesso all'indennità di discontinuità da parte dei lavoratori dello spettacolo (L 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1, co. 611)
Legge di Bilancio 2025: nuove condizioni per l'indennità di discontinuità ai lavoratori dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2025 sono previste condizioni più favorevoli per l'accesso all'indennità di discontinuità da parte dei lavoratori dello spettacolo (L 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1, co. 611)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono modificate le disposizioni che regolano l'accesso all'indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, e in particolare:
- dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;
- dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Viene modificato il requisito reddituale, per cui passa da 25.000 a 30.000 euro il limite di reddito, riferito all'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, entro il quale è possibile accedere all'indennità di discontinuità.
Inoltre, viene ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, maturate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, per accedere all'indennità.
In ordine alla durata dell'indennità diventano computabili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Il termine di presentazione della domanda di accesso all'indennità, stabilito a pena di decadenza, viene spostato dal 30 marzo al 30 aprile di ciascun anno, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.
Infine, sono state abrogate le specifiche disposizioni (art. 5, DLgs 30 novembre 2023, n. 175) riguardanti le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i lavoratori dello spettacolo percettori dell'indennità di discontinuità.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
Art. 1, co. 611, L 30 dicembre 2024, n. 207