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venerdì, 03 gennaio 2025 | 17:14

Nuove regole sulla Global Minimum Tax

Il decreto del 20 dicembre 2024 del MEF, recante disposizioni significative in materia di Global Minimum Tax, mira a integrare e dettagliare i principi del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, nell'ambito dell'applicazione dell'imposta minima globale, in linea con il quadro normativo internazionale

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Nuove regole sulla Global Minimum Tax

Il decreto del 20 dicembre 2024 del MEF, recante disposizioni significative in materia di Global Minimum Tax, mira a integrare e dettagliare i principi del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, nell'ambito dell'applicazione dell'imposta minima globale, in linea con il quadro normativo internazionale

Fondi sovrani (art. 2)

I fondi sovrani non possono essere considerati controllanti capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale. Le loro partecipazioni non incidono sull’identificazione della controllante capogruppo, garantendo una netta separazione tra attività di investimento pubblico e tassazione del gruppo.

Attività ausiliarie (art. 3)

Un criterio forfetario permette di qualificare alcune attività come ausiliarie, se i ricavi complessivi del gruppo multinazionale o nazionale sono inferiori a 750 milioni di euro o rappresentano meno del 25% dei ricavi complessivi del gruppo. Questo approccio semplificato esclude alcune entità dalle regole ordinarie, riducendo gli oneri amministrativi per gruppi di dimensioni ridotte.

Strumenti di copertura (art. 4)

L’esclusione di utili e perdite su cambi è consentita, previa opzione dell’impresa, se tali risultati derivano da strumenti di copertura considerati efficaci. Ciò riduce le distorsioni fiscali derivanti dalla volatilità dei mercati valutari.

Annullamento del debito (art. 5)

Le imprese possono optare per l’esclusione degli effetti fiscali derivanti dall’annullamento di debiti, a patto che:

L’annullamento avvenga nell’ambito di procedure concorsuali o concordati.

Il debitore si trovi in uno stato di insolvenza certificato.
Questo articolo offre sollievo fiscale a imprese in difficoltà, favorendo la ristrutturazione e il rilancio.

Partecipazioni di portafoglio a breve termine (art. 6)

Un'opzione semplificativa consente di includere i dividendi percepiti da partecipazioni di portafoglio, anche se detenute per breve periodo, nel calcolo del reddito rilevante. Questa disposizione mira a facilitare la gestione fiscale dei flussi finanziari.

Società di mutua assicurazione (art. 7)

Le società di mutua assicurazione regolamentate possono essere considerate fiscalmente trasparenti, se soddisfano le condizioni previste dall'art. 49 del decreto legislativo. Questa misura garantisce parità di trattamento tra diverse forme societarie nel settore assicurativo.

Attività fiscali differite (art. 8)

Le attività fiscali differite derivanti dal riporto di perdite sono soggette a specifiche condizioni per essere escluse dal reddito rilevante. Ciò assicura una gestione equa delle perdite fiscali tra esercizi.

Conversione valutaria (art. 9)

I calcoli relativi all’utile o perdita rilevante e all’imposizione integrativa devono essere effettuati nella valuta utilizzata per il bilancio consolidato del gruppo. Questa regola elimina possibili complicazioni derivanti da fluttuazioni valutarie.

di Anna Russo

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