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Decreto Milleproroghe: novità in materia di lavoro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Di seguito le principali previsioni in materia di lavoro.
Decreto Milleproroghe: novità in materia di lavoro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Di seguito le principali previsioni in materia di lavoro.
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Prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore dei lavoratori dipendenti della P.A.
Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si proroga, inoltre, al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).
È, altresì, differito di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020 ed è stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga.
In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
Prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi, con utilizzo nei contratti di lavoro dipendente nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa