COLLAUDO
(inquery)
venerdì, 03 gennaio 2025 | 11:54

LEGGE DI BILANCIO 2025: esonero contributivo per grandi imprese nel Mezzogiorno

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1 commi da 413 a 421)

Newsletter Inquery

LEGGE DI BILANCIO 2025: esonero contributivo per grandi imprese nel Mezzogiorno

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 - art. 1 commi da 413 a 421)

Seguici:

L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L’esonero in questione si applica ai datori che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa; non è concesso, invece, ai datori del settore agricolo e domestico.

La misura è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato:

- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

. per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo inde-terminato alla data del 31 dicembre 2027;

- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.


L’esonero non si applica:

- ai rapporti di apprendistato;

- agli enti pubblici economici;

- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associa-zioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasforma-zione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

- alle aziende speciali costituite anche in consorzio;

- ai consorzi di bonifica;

- ai consorzi industriali;

- agli enti morali;

- agli enti ecclesiastici.

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, DLgs 14 settembre 2015, n. 150), il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della L 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di disabili..

di Francesca Esposito

Fonte normativa