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Legge di Bilancio 2025: nuovi redditi assimilati al lavoro dipendente
Con la Legge di Bilancio 2025 viene disciplinato il regime fiscale e contributivo dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Dal 1° gennaio 2025 rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggetti alla contribuzione della gestione separata Inps (art. 1, co. 552 e 553)
Legge di Bilancio 2025: nuovi redditi assimilati al lavoro dipendente
Con la Legge di Bilancio 2025 viene disciplinato il regime fiscale e contributivo dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Dal 1° gennaio 2025 rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggetti alla contribuzione della gestione separata Inps (art. 1, co. 552 e 553)
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Dal 1° gennaio 2025 al comma 1 dell'articolo 50 del TUIR è aggiunta la lettera "l-bis", che inserisce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.
Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000 euro.
Ai fini previdenziali, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, i suddetti lavoratori sono tenuti all'iscrizione nella Gestione separata Inps.
Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate.
Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi.
Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Sull'imponibile contributivo sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Per quanto non disciplinato espressamente si applicano le regole generali della Gestione separata.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
Art. 1, co. 552 e 553, L 30 dicembre 2024, n. 207