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giovedì, 19 dicembre 2024 | 13:18

Omesso versamento di ritenute: è reato anche in caso di crisi economica

Quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (Cassazione - sentenza 13 dicembre 2024 n. 45803, sez. III pen.)

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Omesso versamento di ritenute: è reato anche in caso di crisi economica

Quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (Cassazione - sentenza 13 dicembre 2024 n. 45803, sez. III pen.)

Il caso

La Corte d'appello di Cagliari confermava la condanna del rappresentante legale di una società per l’omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, l’ assenza dell'elemento soggettivo del reato. Sul punto, in particolare, evidenziava che, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, aveva dato prova di versare, ai tempi della commissione del reato contestato, in una situazione di grave crisi economica che gli aveva impedito di onorare il debito tributario.
Rappresentava, inoltre, a sostegno della dedotta mancanza dell'elemento soggettivo, che aveva chiesto ed ottenuto una rateizzazione di tutto il carico tributario ascrivibile alla società e che, non appena ottenuto liquidità, aveva versato una tranche del più articolato piano rateale ricomprendente anche i debiti connessi al versamento dei contributi assistenziali.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, essendo a dolo generico, è integrato al solo ricorrere della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. Resta, pertanto,irrilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti.
Il Collegio ha, altresì, precisato che il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
Da tanto discende che, quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico.
Il dolo può essere, invece, escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d'appello che aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l'attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perché non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, ma anche perché l'integralità del versamento non coincide con l'ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'istituto per il recupero del credito.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa