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giovedì, 19 dicembre 2024 | 09:42

Nuovo codice tributo per il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0

Con la Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7072" per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta del Piano Transizione 5.0

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Nuovo codice tributo per il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0

Con la Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7072" per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta del Piano Transizione 5.0


Le caratteristiche del credito d’imposta

Al fine di supportare la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, l’art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti elencati nel Piano, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La scadenza per l’utilizzo del credito è fissata al 31 dicembre 2025. Eventuali importi non utilizzati entro tale data possono essere riportati in avanti e suddivisi in cinque quote annuali di pari importo.

Per assicurare il corretto utilizzo, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare dei crediti concessi. Le imprese possono consultare i dettagli nel proprio cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Modalità di utilizzo del codice tributo

Il codice tributo "7072", denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”, deve essere utilizzato nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza degli importi a credito compensati o, in caso di riversamento, degli importi a debito versati. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, indicato nel cassetto fiscale nel formato “AAAA”.

Controlli e sicurezza

L’Agenzia delle Entrate verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24, che i contribuenti siano inclusi nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che gli importi utilizzati in compensazione non eccedano quelli comunicati. In caso di incongruenze, il modello F24 viene scartato.


di Anna Russo

Fonte normativa


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