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Diritto annuale: definite le misure per il 2025
Confermate le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025 (MIMIT - nota 18 dicembre 2024 n. 127214)
Diritto annuale: definite le misure per il 2025
Confermate le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025 (MIMIT - nota 18 dicembre 2024 n. 127214)
L'art. 28, co. 1, DL 24 giugno 2014 n. 90, conv. in L 11 agosto 2014 n. 114 stabilisce che l'importo del diritto annuale, determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
Alla luce del disposto del disposto del predetto co. 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli artt. da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Misure fisse del diritto annuale
Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE | ||
importi 2025 | ||
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione - speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) - Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | Sede € 44,00 € 100,00 | Unità locale € 8,80 € 20,00 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA - Società semplici non agricole - Società semplici agricole - Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 - Soggetti iscritti al REA | Sede € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 15,00 | Unità locale € 20,00 € 10,00 € 20,00 |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO - per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Fasce e aliquote 2014 | ||
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
Fondo di perequazione, sviluppo e premialità
Restano, al momento, confermate, per l'anno 2025, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Incremento del diritto annuale
É stato autorizzato, per il triennio 2023-2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'all. A) del medesimo decreto.
Al riguardo si richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2025, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2024, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2024.
Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2024, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento