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CDU: esportazione temporanea
Le Dogane, con la circolare 18 dicembre 2024 n. 27, forniscono chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141
CDU: esportazione temporanea
Le Dogane, con la circolare 18 dicembre 2024 n. 27, forniscono chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141
Per esportazione temporanea, si intende l’esportazione di merci unionali che sono destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione. La stessa si applica quando non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio il Carnet ATA.
A differenza dell’importazione temporanea, le cui casistiche sono disciplinate dal regime dell’ammissione temporanea previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l’ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
Per l’esportazione temporanea è, pertanto, necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.
L’articolo 72 delle disposizioni complementari ha previsto, in linea con l’abrogato TULD, un procedimento autorizzatorio, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia. Questo articolo permette, in aggiunta agli strumenti unionali, di effettuare la temporanea esportazione dei beni e la reimportazione degli stessi in maniera semplificata, richiedendo un’autorizzazione preventiva all’ufficio competente per l’esportazione, in modo da agevolare la successiva reimportazione. Difatti, il rilascio dell’autorizzazione consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva reimportazione nel territorio unionale.
Resta inteso che la mancata attivazione del procedimento autorizzativo previsto dall’articolo 72 non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento di cui all’art.72 delle DNC deve, quindi, essere inteso come ulteriore semplificazione a disposizione degli operatori che integra quanto già previsto dalla normativa unionale.
Prima di procedere con la registrazione della dichiarazione di esportazione, l’operatore presenta istanza alla Dogana di esportazione allegando l’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione.
La dogana di esportazione dovrà verificare l’istanza e gli eventuali documenti allegati e potrà richiedere, se del caso, un’integrazione documentale all’operatore con particolare riferimento ai mezzi di identificazione delle merci (numeri di serie, targhe, foto, descrizioni ecc.).
Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l’autorizzazione all’esportazione da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione.
Nell’istanza, l’operatore avrà cura di indicare, ove necessario, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 3 anni previsti, di norma, dall’articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia.
Al riguardo, si precisa che è possibile, in seguito al rilascio dell’autorizzazione, richiedere un’ulteriore proroga di tale termine ove sopraggiungano ulteriori circostanze particolari, da indicare nella richiesta di proroga. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proroga potrà essere richiesta in caso di prolungamento di contratti già esistenti o di nuovi contratti che prevedano, ad esempio, l’impiego dei macchinari in esportazione temporanea.
Ricevuta l’autorizzazione, l’operatore potrà procedere con l’esportazione delle merci, avendo cura di indicare con l’apposito codice regime.
Nell’ipotesi in cui l’operatore prevede che la reintroduzione in franchigia debba avvenire presso una dogana diversa da quella dove ha effettuato l’esportazione temporanea, potrà essere presentata alla Dogana di esportazione, oltre all’istanza per l’autorizzazione sopra citata, anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 di cui all’art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Si richiama quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione in merito alla possibilità per l’esportatore — nel caso in cui preveda di reintrodurre le merci attraverso più Uffici doganali, di chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.
Il bollettino INF 3 potrà essere presentato al momento della reintroduzione per semplificare il successivo controllo doganale.
Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di esportazione temporanea ai sensi dell’art. 72 del d.lgs 141/2024 All’Ufficio delle Dogane di (NOTA 1 e 2) Il/La sottoscritto/a ______________________ nella sua qualità di ________________ della Società _______________ nato/a il __/__/____ a ______________ codice fiscale/p. IVA _____________________________________ residente a ______________ in _________ n. __ tel. _______________ email PEC __________________ chiede il rilascio dell’autorizzazione alla esportazione temporanea e successiva reintroduzione in franchigia ai sensi dell’art. 72 D.lgs 141/2024 e dell’art. 203 del Regolamento (UE) n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) per la merce indicata nell’allegato A alla presente istanza. Indica di seguito, se del caso, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 36 mesi previsti, di norma, dall’articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia: ___________________________________________________________________________________ Allega: A) elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione; B) mezzi di identificazione della merce oggetto di temporanea esportazione; C) fattura proforma o altro documento commerciale. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Codice in materia di dati personali” che attua le disposizioni del Reg.to UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR). Luogo e Data _______________ Firma _______________ --- Note: (1) L’Ufficio a cui presentare via PEC l’istanza, è quello competente per il rilascio dell’autorizzazione e coincide con la Dogana di esportazione e reintroduzione. Gli indirizzi degli uffici sono disponibili sul portale web https://www.adm.gov.it/portale!organigramma-direzioni- territoriali. (2) Nell’ipotesi di reintroduzione in franchigia presso una dogana diversa da quella dove si effettua l’esportazione temporanea, oltre alla presente autorizzazione potrà essere presentato anche il bollettino INF 3 previsto dall’allegato 62-02 RE |
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Autorizzazione esportazione temporanea ai sensi dell’art 72 del D.Lgs 141/2024 VISTO l’articolo 72 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"; VISTO l’art. 203 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione; ESAMINATA l’istanza e la relativa documentazione allegata presentata dalla Società ________ in data __/__/____ Si autorizza La Società _____________ all’esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi delle disposizioni sopra citate, della merce indicata nell’allegato A all’ istanza presentata. |_| Rilascio bollettini INF 3 (NOTA 1) Luogo e Data ________________ Firma del Dirigente ________________ --- Note: (1) Indicare se è stato rilasciato il bollettino INF3 nel caso in cui la Dogana di esportazione non coincida con la Dogana di reintroduzione. |
di Daniela Nannola
Fonte Normativa