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Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza
L'Istituto chiarisce che il termine di prescrizione e decadenza per l'indennità correlata al congedo di paternità obbligatorio è annuale (INPS - Messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301)
Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza
L'Istituto chiarisce che il termine di prescrizione e decadenza per l'indennità correlata al congedo di paternità obbligatorio è annuale (INPS - Messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301)
In base alle disposizioni sul congedo di paternità obbligatorio, il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. (art. 27-bis, DLgs 26 marzo 2001 n. 151).
Per tutto il periodo di fruizione del congedo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. (art. 29, co. 2, DLgs 26 marzo 2001 n. 151).
Quanto al termine di prescrizione del diritto alla suddetta indennità, l'Inps chiarisce che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale previsto per l'indennità di malattia (art. 6, ultimo comma, L 11 gennaio 1943 n. 138). L'applicazione di tale termine di prescrizione breve trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l'indennità di paternità e di maternità e tra quest'ultima e l'indennità di malattia.
Con riferimento al profilo della decadenza, l'Istituto conferma l'applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale (art. 47, co. 3, DPR 30 aprile 1970 n. 639). Ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione del congedo di paternità obbligatorio, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell'ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
di Ciro Banco
Fonte Normativa