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martedì, 17 dicembre 2024 | 14:52

Riforma fiscale: affrancamento straordinario delle riserve

L’art. 14 del DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, introduce un’importante misura straordinaria per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10%

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Riforma fiscale: affrancamento straordinario delle riserve

L’art. 14 del DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, introduce un’importante misura straordinaria per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10%


Oggetto e ambito di applicazione

Il primo comma individua chiaramente i beni oggetto dell’affrancamento straordinario:

- saldi attivi di rivalutazione;

- riserve;

- fondi in sospensione d’imposta.

Questi elementi devono risultare iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e devono residuare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’affrancamento può essere esercitato in tutto o in parte, consentendo una maggiore flessibilità alle imprese nella gestione delle risorse patrimoniali.

Modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è fissata nella misura agevolata del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le modalità di versamento sono dettagliate nella norma:

- l’imposta deve essere versata in quattro rate annuali di pari importo;

- la prima rata ha scadenza entro il termine ordinario previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;

- le successive tre rate devono essere versate entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Questa dilazione in quattro annualità contribuisce a ridurre l’impatto finanziario dell’operazione di affrancamento, favorendo così la scelta di adesione da parte delle imprese.

Finalità e vantaggi dell’affrancamento

L’agevolazione introdotta risponde a molteplici obiettivi:

- rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, permettendo la "liberazione" delle riserve in sospensione d’imposta;

- semplificare i bilanci aziendali, rendendoli più chiari e trasparenti;

- fornire liquidità potenziale per investimenti futuri o per operazioni straordinarie.

In un contesto economico caratterizzato dalla necessità di incentivare la crescita e la competitività delle imprese italiane, l’affrancamento rappresenta uno strumento strategico che offre un costo fiscale contenuto a fronte di vantaggi significativi.



Attuazione della misura

Il secondo comma dell’articolo demanda l’attuazione delle specifiche disposizioni a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Tale decreto ministeriale avrà il compito di chiarire eventuali aspetti tecnici e operativi, garantendo un’applicazione efficace e tempestiva della misura.

di Anna Russo

Fonte normativa

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