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Marche, in vigore il nuovo CIRL Servizi di Pulizia
Il nuovo contratto, sottoscritto il 28 novembre 2024, definisce miglioramenti economici e normativi per le lavoratrici e i lavoratori del settore
Marche, in vigore il nuovo CIRL Servizi di Pulizia
Il nuovo contratto, sottoscritto il 28 novembre 2024, definisce miglioramenti economici e normativi per le lavoratrici e i lavoratori del settore
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L’intesa, siglata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI delle Marche insieme alle organizzazioni sindacali territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti, decorre dal 1° dicembre 2024 ed avrà durata quadriennale.
Per le lavoratrici e i lavoratori è stato stabilito un incremento dell’Elemento Economico Regionale (EER) nella misura del 1,2% di quanto riportato nella tabella dell’Allegato A dell’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità del 12 dicembre 2022.
Elemento Economico Regionale (EER)
Livello | Importo |
1 | € 6,16 |
2 | € 5,65 |
3S | € 5,47 |
3 | € 5,29 |
4 | € 5,00 |
5 | € 4,84 |
6 | € 4,66 |
A partire dal 2025, ogni anno, nella mensilità di luglio, le aziende dovranno mettere a disposizione dei singoli lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato e con almeno 3 mesi di anzianità aziendale strumenti di welfare del valore complessivo di 100,00 €, da corrispondere in un’unica soluzione. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita della durata di almeno 3 mesi e i lavoratori con contratto intermittente che, nell’anno precedente, abbiano prestato un numero di giornate lavorate inferiore a 150. Per il 2024, il trattamento verrà erogato nella mensilità di dicembre.
Inoltre, le aziende che non avessero ancora provveduto al riconoscimento del welfare per l’anno 2023, come stabilito al punto 2.2.3 “Welfare aziendale” dell’Accordo Interconfederale Regionale del 12 dicembre 2022, dovranno farlo con il cedolino del mese di dicembre 2024.
Infine, oltre a quanto previsto dal CCNL, vengono riconosciute 4 ore annue di permessi retribuiti per la cura degli anziani over 75, per l’inserimento dei figli al nido e alla scuola materna, e per i dipendenti vittime di violenza di genere.
In caso di malattia grave, l’azienda concederà un periodo di comporto non retribuito fino alla guarigione, mentre le assenze per violenza di genere non verranno conteggiate nel comporto per un massimo di 30 giorni.
In materia di part-time, le imprese daranno priorità alle richieste di trasformazione per motivi di salute o assistenza familiare.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale