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giovedì, 05 dicembre 2024 | 10:51

Adempimento collaborativo: efficacia del sistema di controllo del rischio fiscale

Il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2024 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024, n. 284, introduce importanti disposizioni sulle modalità di attestazione dell’efficacia operativa dei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

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Adempimento collaborativo: efficacia del sistema di controllo del rischio fiscale

Il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2024 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024, n. 284, introduce importanti disposizioni sulle modalità di attestazione dell’efficacia operativa dei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale


Queste norme rafforzano il quadro di riferimento per il regime di adempimento collaborativo, introducendo standard più stringenti e trasparenti per i contribuenti e i professionisti coinvolti. Analizziamo le principali novità dell’art. 1 del decreto.

Ambito di applicazione

I soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, o che hanno presentato istanza di adesione, devono attestare l’efficacia operativa del sistema di gestione del rischio fiscale adottato. Questa disposizione mira a garantire che i sistemi integrati di controllo fiscale siano effettivamente funzionali e conformi agli obiettivi di trasparenza e compliance previsti dal regime collaborativo.

La certificazione obbligatoria

Una delle novità più rilevanti è l’obbligo, per i soggetti interessati, di acquisire una certificazione che attesti lo svolgimento di procedure di test sul sistema di controllo del rischio fiscale. Tali test devono verificare che i controlli implementati abbiano operato in modo continuativo e corretto. Questo processo di certificazione deve essere svolto:

- entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto;

- con cadenza triennale per le verifiche successive.

L’introduzione di un periodo definito per le verifiche periodiche assicura la costante revisione e aggiornamento dei sistemi di controllo, promuovendo un approccio proattivo alla gestione del rischio fiscale.

Il ruolo dei professionisti certificatori

La certificazione deve essere rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Le indicazioni operative per i professionisti sono fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida, garantendo uniformità nei criteri di valutazione. Questo aspetto sottolinea l’importanza di competenze specifiche e indipendenza nel processo di verifica.

Conseguenze per certificazioni infedeli

Un punto cruciale è la previsione di sanzioni in caso di certificazioni infedeli. Se l’Agenzia delle Entrate accerta irregolarità nella certificazione, la condotta del professionista incaricato sarà segnalata ai Consigli nazionali degli ordini professionali competenti. Questa misura non solo tutela l’affidabilità del sistema, ma funge da deterrente contro possibili abusi o mancanze di diligenza da parte dei professionisti.

Un impegno continuativo

Infine, si ribadisce che la verifica dell’efficacia operativa del sistema di controllo rientra tra gli impegni previsti dal regime di adempimento collaborativo, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Ciò consolida la centralità della gestione del rischio fiscale come pilastro del rapporto di fiducia tra contribuente e amministrazione fiscale.

di Anna Russo

Fonte normativa

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