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giovedì, 05 dicembre 2024 | 10:43

Erogazioni liberali a favore di enti no profit esteri: deducibilità per il primo erogatore

Sono deducibili, per il soggetto erogatore, le somme erogate a un ente e da questa trasferite ad altri enti no profit, anche non residenti, nel rispetto di determinate condizioni (AdE - risposta 04 dicembre 2024 n. 242)

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Erogazioni liberali a favore di enti no profit esteri: deducibilità per il primo erogatore

Sono deducibili, per il soggetto erogatore, le somme erogate a un ente e da questa trasferite ad altri enti no profit, anche non residenti, nel rispetto di determinate condizioni (AdE - risposta 04 dicembre 2024 n. 242)

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Nel caso di specie, la Fondazione istante non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale, supportando finanziariamente una pluralità di enti ed iniziative no profit. Le sue fonti di finanziamento sono rappresentate da erogazioni liberali ricevute per grande maggioranza dal Fondatore, nonché da società facenti parte del gruppo societario riconducibile al Fondatore.

Peraltro, viene rappresentato in istanza che la Fondazione ha erogato fondi a beneficio di enti no profit con sede all'estero.

Tanto premesso, la Fondazione, nel rilevare che già con la risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014 è stato chiarito che sono deducibili per il primo erogatore, ai sensi del citato art. 100, co. 2, lett. a), del Tuir, le erogazioni liberali destinate a enti che le utilizzano per successive erogazioni ad altri enti no profit, chiede se ciò valga anche qualora gli enti beneficiari finali siano non residenti e non operanti nel territorio dello Stato italiano.

In primo luogo, con riguardo allo specifico quesito direttamente posto con l'istanza, l'Agenzia delle entrate osserva l'art. 100, co. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, il quale disciplina a determinate condizioni, la deducibilità dal reddito di impresa delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti «per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto». In particolare, il co. 2, lett. a), del Tuir dello stesso articolo prevede la deducibilità delle «erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel co. 1 o finalità di ricerca scientifica per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato».

La disposizione in esame privilegia l'aspetto "finalistico dell'erogazione", delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via esclusiva. Con la risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014 è stato chiarito che sono deducibili in capo al primo erogatore soggetto passivo Ires le erogazioni liberali da questi effettuate a favore di una fondazione e da questa successivamente destinate ad altri enti no profit. In tale documento di prassi, in particolare, è stato precisato che, considerata la funzione di ''catalizzatore delle risorse" svolta dalla fondazione, ''in sostanza, la Fondazione, destinataria della liberalità, diventa, nelle fattispecie rappresentate, essa stessa il soggetto erogatore delle somme a favore dei soggetti che direttamente svolgono le attività tutelate dalla norma di favore".

In relazione allo specifico quesito posto dall'Istante, relativo alla possibilità che gli enti no profit destinatari delle elargizioni da parte della Fondazione siano anche soggetti non residenti, si osserva che con la risoluzione n. 99/1996 (e in seguito con la risoluzione n. 76/2002) è stato rilevato che ''in mancanza di una espressa delimitazione da parte della indicata norma concernente l'ambito di operatività della deducibilità delle suddette erogazioni liberali", ''è da ritenersi ammissibile in via di principio la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali fatte anche a favore delle persone giuridiche di diritto straniero, sempre che possa essere comprovata la conformità dei requisiti essenziali (statuto, iscrizione ad un apposito registro, ecc.) a quelli a tal fine richiesti dalla legislazione italiana", tra i quali le finalità ''non lucrative" e il perseguimento ''esclusivo" delle stesse.

Il Fisco ritiene che, in linea generale, possano essere deducibili, per il soggetto erogatore, ai sensi dell'art. 100, co. 2, lett. a), del Tuir, le somme erogate a un ente (primo beneficiario) e da questa trasferite ad altri enti no profit (beneficiari finali), anche non residenti, nel rispetto delle condizioni precisate dalla citata risoluzione n. 74/E del 2014, nonché di quanto ulteriormente specificato in relazioni agli enti di diritto straniero.

In merito al momento in cui va accertata l'esistenza di un progetto definito cui l'ente che ha ricevuto la prima erogazione destinerà le somme ricevute, ovvero se tale progetto debba essere definito prima dell'effettuazione dell'erogazione da parte di un soggetto passivo Ires (primo erogatore) all'ente primo beneficiario o prima della successiva erogazione da parte di quest'ultimo (secondo erogatore), si osserva quanto segue. La più volte citata risoluzione n. 74/E del 2014, nel puntualizzare che i flussi finanziari connessi al trasferimento delle somme di denaro devono essere debitamente tracciati, ha altresì indicato che sia necessaria l'esistenza di un progetto già definito, e non di un programma generico, prima dell'effettuazione dell'erogazione da parte ''della Società", con quest'ultima intendendo il soggetto che beneficerà delle deduzioni (primo erogatore).

Pertanto, ai fini della deducibilità in capo al primo erogatore delle erogazioni effettuate a beneficio della Fondazione e da questa destinate a enti terzi, è richiesto che la Fondazione disponga di un progetto da finanziare, già definito prima dell'effettuazione dell'erogazione da parte del primo erogatore.

Del resto, la definizione del progetto da finanziare, già al momento della prima erogazione, pone il primo erogatore nelle condizioni di verificare la ricorrenza dei requisiti, al fine di beneficiare della deduzione delle erogazioni liberali, ovvero la sussistenza, in capo al secondo ente beneficiato, anche se di diritto straniero, della qualifica di persona giuridica che persegue, con modalità non lucrative, esclusivamente, finalità comprese tra quelle indicate nel medesimo art. 100, co. 1, del Tuir, o finalità di ricerca scientifica, e ciò in coerenza con il già evidenziato aspetto finalistico delle elargizioni medesime.

In tal senso, nelle ipotesi di prime erogazioni a un ente che a sua volta le destina a un diverso beneficiario finale, la società che deduce le erogazioni liberali, deve conservare la documentazione relativa ai progetti finanziati, al possesso della personalità giuridica da parte dell'ente beneficiario finale, al rispetto da parte di quest'ultimo sia della normativa nazionale, primaria e regolamentare, di settore (che può prevedere, ad esempio, l'iscrizione in pubblici registri), e sia del perseguimento, senza fini di lucro, delle finalità di cui all'art. 100, co. 1, del Tuir. Ciò tanto nell'ipotesi in cui il beneficiario finale sia un ente di diritto italiano e operante in Italia, sia nell'ipotesi che si tratti di un ente diritto estero e operante all'estero.

Con riguardo al caso di specie, la mera acquisizione dello statuto dell'ente di diritto straniero non appare in astratto idonea a consentire di ricostruire il possesso da parte di quest'ultimo della personalità giuridica, il rispetto delle norme primarie e regolamentare applicabili e l'esclusivo perseguimento, senza fine di lucro, delle finalità favorite dalla norma agevolativa del Tuir. Pertanto, non devono ritenersi deducibili le erogazioni che la Fondazione riceve e a sua volta destina al finanziamento di enti di diritto straniero rispetto ai quali venga acquisito il solo statuto o documento analogo.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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