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CCNL Portuali: 40 euro medie di aumento e una tantum a novembre
Con la mensilità del mese di novembre 2024, ai lavoratori dei porti, spetta la prima tranche di aumento retributivo pari a 40 euro al livello medio e la prima tranche di una tantum pari a 50 euro per tutti i livelli
CCNL Portuali: 40 euro medie di aumento e una tantum a novembre
Con la mensilità del mese di novembre 2024, ai lavoratori dei porti, spetta la prima tranche di aumento retributivo pari a 40 euro al livello medio e la prima tranche di una tantum pari a 50 euro per tutti i livelli
L’Accordo sottoscritto il 18/11/2024 da ASSOPORTI, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISE UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, segue quello sottoscritto lo scorso 8 ottobre 2024 e , per la parte economica, prevede un aumento di 150,00 euro lordi mensili sul minimo conglobato del IV livello; per i livelli diversi dal IV, il Minimo Conglobato varia nella misura come da tabella che segue.
Gli elementi sono da considerarsi "lordi" verranno attribuiti nelle tempistiche di cui alla tabella che segue:
Livello | Valore al 10/2024 | 1 tranche nov '24 | Il tranche dic '25 | III Tranche Dic '26 | Tot aumento | Tot me a regime 31/12/2026 |
VII | 1.460.01 | 37 | 47 | 57 | 141 | 1.601 |
VI | 1.625,20 | 38 | 48 | 58 | 144 | 1.769 |
V | 1.703,44 | 39 | 49 | 59 | 147 | 1.850 |
IV | 1.804,96 | 40 | 50 | 60 | 150 | 1.955 |
III | 1.920,84 | 41 | 51 | 61 | 153 | 2.074 |
II | 2.076,80 | 42 | 52 | 62 | 156 | 2.233 |
1 | 2.229,03 | 43 | 53 | 63 | 159 | 2.388 |
Quadro | 2.383,74 | 44 | 54 | 64 | 162 | 2.546 |
Quadro B ADSP | 2.432,94 | 45 | 55 | 66 | 166 | 2.599 |
Quadro A ADSP | 2.681,80 | 46 | 56 | 67 | 169 | 2.851 |
Questi, pertanto, risultano essere i nuovi mini retributivi
Livello | Minimo 1/11/2024 | Minimo 1/12/2025 | Minimo 1/12/2026 |
VII | 1.497,01 | 1.544,01 | 1.601,01 |
VI | 1.663,20 | 1.711,20 | 1.769,20 |
V | 1.742,44 | 1.791,44 | 1.850,44 |
IV | 1.844,96 | 1.894,96 | 1.954,96 |
III | 1.961,84 | 2.012,84 | 2.073,84 |
II | 2.118,80 | 2.170,80 | 2.232,80 |
1 | 2.272,03 | 2.325,03 | 2.388,03 |
Quadro | 2.427,74 | 2.481,74 | 2.545,74 |
Quadro B ADSP | 2.477,94 | 2.532,94 | 2.598,94 |
Quadro A ADSP | 2.727,80 | 2.783,80 | 2.850,80 |
Aumento dell'Elemento Distinto della Retribuzione di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1 novembre 2024. L'EDR va erogato per 13 mensilità, non ha alcuna incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale, è uguale per tutti i livelli. Tale importo si aggiunge all'attuale importo di EDR.
Viene riconosciuto per il periodo 1.1.24 /31.10.24 un importo una tantum di 350 euro lordi, uguale per tutti i livelli.
Detto importo, uguale per tutti i livelli, che non avrà incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale, verrà corrisposto in 3 tranches: 150 euro a novembre 2024, 100 euro a luglio 2025, 100 euro a luglio 2026.
Ai dipendenti assunti dopo il 1/1/2024 e prima del 31/10/2024 il suddetto importo verrà calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio (compreso nel sopracitato periodo) in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario.
Ai dipendenti in regime part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato nel sopraindicato periodo.
Qualora il rapporto di lavoro di un dipendente, avente diritto alla U.T., cessi prima che gli sia stata riconosciuta la 2° o la 3° franche, questa/e sarà/anno erogata/e al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
I lavoratori assunti successivamente il 31/10/2024 non fruiranno dell'U.T.
Viene erogato un importo figurativo pari a 250 euro per misure di welfare aziendale ripartito in 3 tranches: 50 euro a novembre 2024; 100 euro a luglio 2025; 100 euro a luglio 2026.
Qualora il rapporto di lavoro di un dipendente, avente diritto all'importo figurativo di cui sopra, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la 2° o la 3° franche, questa/e sarà/anno e rogata/e sotto forma di welfare al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto. In nessun caso tale importo potrò essere monetizzato o convertito in altro trattamento.
Previo eventuale accordo aziendale tra le parti stipulanti, entro il corrente mese, si potrà stabilire, a titolo esemplificativo, rispettivamente:
- la corresponsione di un importo figurativo di 600 euro, a ciascun lavoratore, a titolo di misure di welfare aziendale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per tempo vigente in materia; ciò in luogo del riconoscimento di 350 euro a titolo di U.T., nonché dell'importo figurativo di 250 euro a titolo di misure di welfare aziendale di cui sopra;
- di posticipare a gennaio 2025 l'erogazione della prima tranche dell'importo figurativo (50 euro) da riconoscere a titolo di misure di welfare aziendale di cui sopra, prevista per novembre 2024. in assenza di piattaforma welfare, laddove fosse superato il plafond attualmente previsto dalle normative vigenti per i cd "fringe benefit" procedere a erogare i 50 euro entro gennaio 2025.
Vengono riconosciuti 120,00 euro annuali da suddividersi in misura da convenirsi tra le parti stipulanti entro gennaio 2025, tra previdenza sanitaria integrativa/polizza sanitaria e contributo all'EBN (Ente Bilaterale Nazionale Porti).
A decorrere dal 1/11/2026, fermo rimanendo il valore degli scatti di anzianità previsti dal vigente CCNL, si procederà ad adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale delle ADSP.
Viene precisato che il valore degli scatti non cambia e non assume il valore degli scatti contrattualmente previsto per i dipendenti delle AdSP ma, per i soli lavoratori che hanno già maturato cinque scatti di anzianità, questi saranno adeguati, progressivamente a partire dal "più vecchio" utilizzando il meccanismo indicato per il personale delle ADSP.
Es. applicazione della previsione contrattuale. Si ipotizza un dipendente inquadrato al 3° livello che, alla data dell' 1 novembre 2026 ha già maturato da più di 24 mesi 5 scatti di anzianità di cui i primi due quando era inquadrato al 5° livello, 1 quando era inquadrato al 4° livello e i restanti due quando era inquadrato al 3° livello. Alla predetta data il valore del primo scatto riconosciuto al lavoratore quando era inquadrato al 5° livello è rivalutato al valore attuale dello scatto riconosciuto al 3° livello. Analogamente si procede 24 mesi dopo per l'altro scatto che era stato riconosciuto al dipendente quando era inquadrato al 5° livello e ancora dopo altri 24 mesi per lo scatto riconosciuto quando il lavoratore era inquadrato al 4° livello.
Nell'ipotesi esemplificata, nessun adeguamento/aumento deve invece essere effettuato per gli scatti ulteriori se decorsi ulteriori 24 mesi il lavoratore è ancora inquadrato al 3° livello in cui li aveva maturati.
Al di la della sopraindicata esemplificazione si chiarisce che: nessun adeguamento/aumento è dovuto in assenza di passaggio di livello.
Introduzione per questa vigenza contrattuale di un elemento di anticipo del futuro rinnovo da corrispondersi a decorrere dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli aumenti del successivo rinnovo (2027/2029), da corrispondersi solo in caso in cui il successivo rinnovo del CCNL non avvenisse entro il 1° luglio 2027.
L'importo di tale elemento, qualora maturassero le suddette condizioni, sarà pari al 40% della variazione del l'indice IPCA prevista per l'anno 2027.
Da Gennaio 2028, qualora non sia nel frattempo intervenuto il rinnovo contrattuale, la suddetta percentuale passerà dal 40% al 60% della variazione dell'indice IPCA prevista per l'anno 2027.
La base di calcolo per la determinazione degli importi di cui al presente punto sarà parametrata al minimo conglobato del livello di riferimento: a titolo esemplificativo, per il quarto livello, il minimo conglobato è pari a 1.955,00€.
Resta inteso che anche in caso di rinnovo contrattuale antecedente al mese di luglio 2027, non maturerà alcun elemento economico per il periodo dal 1/1/2027 al 30/6/2027.
Per la parte normativa, si conviene quanto segue:
- valenza delle sanzioni disciplinari;
- Micromorbilità: entro 90 giorni dalla stipula del rinnovo CCNL attuare, attraverso apposito gruppo di lavoro paritetico, un monitoraggio bilaterale continuo, con l'incarico di analizzare l'incidenza degli eventi morbosi brevi (da 1 a 5 giorni), rispetto al totale degli eventi morbosi, al fine di individuare eventuali misure attive idonee a ridurre il fenomeno in questione;
- Incremento di due notti utili a determinare il passaggio dalle 38 alle 36 ore;
- Aumento delle ore di formazione obbligatoria in ingresso di 2 ore per tutte le categorie contemplate in materia di sicurezza sul lavoro;
- Attribuzione di una giornata di ferie aggiuntiva a decorrere dall'anno 2025;
- Apprendistato: ampliamento a tutti i profili disciplinati e richiamati nel CCNL delle fattispecie ai sensi del D.lgs. 81/2015; con separato protocollo da stipulare entro 60 giorni le parti provvederanno a regolamentare l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
- Adozione entro l'anno corrente di un protocollo condiviso sulla parità e contro la violenza di genere;
- Entro 90 giorni dalla stipula del rinnovo CCNL le parti istituiranno un apposito gruppo di lavoro paritetico finalizzato all'analisi propedeutica all'eventuale revisione del protocollo RLS .
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale